E' istituita in Terni una R. scuola d'arti e mestieri intesa a preparare ed avviare gli allievi nelle arti del fabbro fucinatore, del meccanico, dell'elettricista, del falegname e carpentiere, del cementista e dello scalpellino.
A tale uopo la scuola avra' le sezioni che saranno indicate nel regolamento e sara' fornita di apposite ed adatte officine e laboratori.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle spese di mantenimento concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio nei limiti indicati dall'art. 6 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187, e con una somma annua non inferiore a L. 5000; la provincia di Perugia con L. 2000 all'anno; il comune di Terni con L. 10,000 annue; la Camera di commercio di Foligno con annue L. 8000.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio contribuisce inoltre con L. 25,000 pagabili in cinque annualita' alle spese di arredamento della scuola e delle officine.
Art. 3
#Comma 1
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta dai rappresentanti della Provincia, del Comune e della Camera di commercio, nonche' dai rappresentanti della spettabile Societa' alti forni, fonderie ed acciaierie di Terni, della spettabile Societa' italiana pel carburo di calcio e della spettabile Cassa di risparmio di Terni sino a quando esse continueranno a contribuire alle spese di mantenimento della scuola.
Art. 4
#Comma 1
Per il regolare funzionamento della scuola saranno adottate tutte le norme del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 11 settembre 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Raineri.
Visto, Il guardasigilli: Fani.