REGIO DECRETO

REGIO DECRETO MMXLVIII/1886 - Che istituisce nella citta' di Prato una scuola per le industrie tessili e tintorie. (8602048R)

Che istituisce nella citta' di Prato una scuola per le industrie tessili e tintorie. (8602048R)

Numero MMXLVIII Anno 1886 GU 06.03.1886 Codice 8602048R

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2048

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' istituita in Prato una scuola per le industrie tessili e tintorie.

Essa ha per iscopo di fornire insegnamenti di filatura, tessitura e tintoria con riguardo speciale della lavorazione della lana.


Art. 2

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Comma 1

La spesa di mantenimento e' stabilita in L. 10,500 ed e' sostenuta, dal municipio di Prato per L. 4000, dalla provincia di Firenze per L. 1200, dalla camera di commercio per L. 300, e dal ministero di agricoltura, industria e commercio per L, 5000.

Il locale e' fornito gratuitamente dal municipio.

La spesa di prima istituzione della scuola e' prevista in L. 6000.
In essa concorrono per L. 2400 il municipio, per L. 2600 il ministero di agricoltura industria e commercio, per L. 800 la provincia di Firenze, e per L. 200 la camera di commercio.


Art. 3

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Comma 1

La scuola ha due classi, l'una diurna, l'altra serale domenicale.
La diurna e' istituita poi giovani che hanno compiuto gli studi delle scuole elementari e intendono acquistare le cognizioni necessarie per coprire i posti di capi operai e direttori di fabbriche. Per essere ammessi a questa scuola i giovani debbono aver raggiunto l'eta' di 12 anni, e presentare il certificato di licenza della quarta elementare, ovvero sottoporsi ad un esame equipollente.

La classe serale e domenicale accoglie operai gia' dediti all'esercizio della professione; e per esservi ammessi gli operai devono aver compiuti 14 anni di eta' e sapere leggere e scrivere correttamente.


Art. 4

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Comma 1

La scuola fornisce gl'insegnamenti seguenti:

Lingua italiana,
Aritmetica,
Computisteria,
Elementi di economia industriale,
Fisica ed elementi di meccanica,
Disegno,
Filatura della lana,
Chimica generale,
Tessitura della lana,
Tintura della lana.

I programmi saranno svolti estesamente nella classe diurna e limitatamente nella classe serale e domenicale. In questa potranno iscriversi alunni anche pel solo corso di disegno.


Art. 5

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Comma 1

In ambe le classi il corso si compie in un triennio.

L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e si chiude il 15 luglio.
Il 15 aprile cessa l'orario invernale ed entra in vigore l'orario estivo.


Art. 6

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Comma 1

Il governo della scuola e' commesso ad un consiglio dirigente, composto di cinque membri, dei quali due nominati dal comune, uno dalla provincia, uno dalla camera di commercio, ed uno dal ministero di agricoltura, industria e commercio. I delegati durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati.

Il consiglio sceglie nel suo seno il presidente.

Il direttore della scuola fa l'ufficio di segretario con voto consultivo.

Il consiglio si aduna ordinariamente una volta il mese.


Art. 7

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Comma 1

Spetta al consiglio dirigente:

a) Formulare il regolamento interno della scuola e proporlo all'approvazione del ministero; formulare e proporre le modificazioni ed aggiunte che in seguito credera' utile di arrecarvi;

b) Proporre all'approvazione del ministero le nomine degli insegnanti stabiliti dalla pianta del personale, e, quando ne e' il caso, la loro sospensione e la loro revoca;

c) Deliberare, al principio di ogni anno, i programmi degli insegnamenti e gli orari.

A questi lavori del consiglio partecipera', con voto consultivo, ogni insegnante della scuola per la parte che loro riguarda;

d) Redigere e presentare al ministero nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico una completa relazione sull'andamento della scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo, del quale una copia sara' comunicata agli altri enti interessati;

e) Votare il bilancio presuntivo della scuola e curarne la gestione;

f) Stabilire i tempi e le modalita' degli esami finali e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto degli articoli 12 e 13.


Art. 8

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Comma 1

La direzione della scuola e' affidata all'insegnante di filatura e tessitura. Al direttore incombe di fare eseguire le deliberazioni del consiglio, di sorvegliare l'andamento della scuola e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico. Egli e' altresi' incaricato dell'amministrazione della scuola per la parte economica.


Art. 9

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Comma 1

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la immediata vigilanza del direttore.

Ognuno di essi dovra' assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del profitto rispettivo, una nota di merito che sara' scritta in apposito registro presso la direzione, e della quale sara' tenuto conto negli esami.


Art. 10

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Comma 1

Una volta al mese i professori debbono adunarsi sotto la presidenza del direttore per intendersi sullo svolgimento dei programmi d'insegnamento.


Art. 11

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Comma 1

Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali.

Nella prima quindicina di ottobre hanno luogo gli stessi esami per coloro che non avessero potuto presentarsi nel luglio precedente o che non fossero stati approvati.

Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico.

Gli esami finali o di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza pero' per quelli dell'ultimo anno.


Art. 12

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Comma 1

La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio dirigente, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame.

L'esito dell'esame s'indica con punti dall'uno al dieci.

Al numero sei corrisponde l'idoneita'.


Art. 13

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Comma 1

Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto ovvero con molto profitto i corsi della scuola industriale.


Art. 14

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Comma 1

Alla fine di ciascun anno scolastico il consiglio dirigente, sulla proposta del direttore, entro i limiti consentiti dal bilancio, assegna dei premi in libretti di cassa di risparmio o in oggetti utili per l'esercizio professionale, ai migliori allievi di ciascun anno di corso.

Alla distribuzione dei premi saranno invitati i capi delle rappresentanze degli enti fondatori della scuola e le autorita' locali.

Avra' luogo in questa occasione l'esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi durante l'anno.


Art. 15

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Comma 1

Il ministero ha facolta' di far visitare la scuola, ogni qual volta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale o da altre persone di sua fiducia.

Oltre le ispezioni espressamente riservate al Governo possono essere fatte ispezioni alla scuola dagli amministratori degli altri enti morali che concorrono al suo mantenimento.


Art. 16

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Comma 1

Il concorso per parte dello Stato nelle spese della scuola sara' provveduto coi fondi inscritti nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio, ai capitoli 34 e 70 del corrente esercizio 1885-86, e per gli anni successivi coi fondi che saranno stanziati nei capitoli corrispondenti del bilancio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 26 febbraio 1886.

Reg. 148. Atti del Governo a f. 14. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

GRIMALDI.