E' concessa facolta', senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alle ditte di commercio indicati nell'unito elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ed occupare il tratto di spiaggia ivi descritto, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Depretis.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1