REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2163/1924 - Regolamento per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria cui gli invalidi acquistano diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra. (024U2163)

Regolamento per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria cui gli invalidi acquistano diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra. (024U2163)

Numero 2163 Anno 1924 GU 13.01.1925 Codice 024U2163

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-28;2163

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nella liquidazione del trattamento normale di quiescenza al quale l'invalido di guerra (che abbia conseguito pensione, od assegno rinnovabile, o temporaneo) possa acquistare diritto dopo l'invalidita' e indipendentemente da questa, e nella liquidazione di riversibilita' alla famiglia, i servizi militari e le campagne di guerra si valutano, in aggiunta agli altri servizi utili a pensione, in qualunque tempo prestati, secondo le norme sulle pensioni ordinarie vigenti alla data di cessazione dal servizio, salvo quanto e' disposto dai seguenti articoli.


Art. 2

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Comma 1

Per l'invalido di guerra provvisto di pensione e di assegno rinnovabile, assunto o riassunto dopo l'invalidita' in impiego produttivo di pensione e che non abbia in questo compiuto almeno cinque anni di effettiva prestazione di servizio, i servizi militari e le campagne di guerra, anteriori all'assunzione o riassunzione, sono valutati nella liquidazione del trattamento normale, non oltre il minimo di servizio complessivo necessario per la pensione di riposo, di posizione ausiliaria o vitalizia di riforma, alla quale l'invalido acquisti diritto.

La limitazione di cui al precedente comma non ha luogo quando la cessazione dal servizio avvenga per ragioni non dipendenti dall'interessato ed in ogni caso nelle liquidazioni di riversibilita'.


Art. 3

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Comma 1

La pensione da liquidare all'invalido a norma del 1° comma del precedente art. 2 non puo' essere inferiore alla differenza tra la pensione normale, calcolata ai sensi dell'art. 1, e da pensione od assegno rinnovabile di guerra salvo le variazioni in piu' o in meno quando l'assegno di guerra subisca variazioni o venga a cessare.
Quando sorga nuovamente il diritto a pensione od assegno rinnovabile di guerra la pensione normale e' riducibile a norma dell'art. 2.

Se l'invalido, cui sia stata liquidata, o spetti, la pensione normale ridotta ai termini del precedente art. 2 lasci, morendo, famiglia alla quale sia dovuta la riversibilita' di detta pensione e di quella di guerra, il trattamento complessivo non puo' in nessun caso essere inferiore alla riversibilita' della pensione normale senza riduzioni. Quando spetti la riversibilita' della sola pensione normale essa sara' determinata sulla base della pensione diretta non ridotta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

De' Stefani - Di Giorgio - Revel.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1925.

Atti del Governo, registro 232. foglio 60. - Granata.