VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda 20 maggio 1938-XVI, con la quale i podesta' di Castelmadama e di Sambuci chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 14 e 16 ottobre 1937-XV, che il confine tra i detti Comuni sia determinato in conformita' di apposito progetto planimetrico redatto dall'Ufficio tecnico catastale di Roma e vistato dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del genio civile;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Roma in adunanza del 31 gennaio 1938-XVI;
Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 15 novembre 1938-XVII, s'intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il confine fra i comuni di Castelmadama e di Sambuci determinato in conformita' del richiamato progetto planimetrico redatto dall'Ufficio tecnico catastale di Roma e vistato dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del genio civile, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fara' parte integrante del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 dicembre 1938-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 45. - Mancini.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1