Sono effettuati al netto della ritenuta del 3 per cento istituita dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, i pagamenti disposti a favore dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari con mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia per i titoli seguenti:
a) per indennita' di missione:
b) per premi di operosita' e di rendimento, compresi i compensi liquidati in base all'art. 5 della legge 10 luglio 1930, n. 995, e art. 31 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;
c) per partecipazioni a Commissioni o Consigli di studio, di esami, di concorsi o di scrutinio;
d) per ispezioni alle cancellerie.
Alla fine di ogni trimestre l'importo delle ritenute e' versato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia a favore dei due Istituti interessati sui rispettivi conti correnti postali n. 1/4268 e n. 1/3935.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli ordinativi di pagamento emessi dalle autorita' giudiziarie per indennita' di trasferta a favore dei funzionari indicati nel precedente articolo sono compilati al netto della ritenuta del 3 per cento, della quale e' presa annotazione su distinta colonna del modello 12 dell'ufficio giudiziario che ha disposto il pagamento.
A fine di ogni trimestre, insieme col verbale di verifica delle spese di giustizia, sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia due distinti estratti di detto registro, uno per i magistrati e l'altro per i cancellieri e segretari giudiziari, contenenti ciascuno le precise indicazioni delle somme ritenute nel trimestre a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i cancellieri e segretari giudiziari.
Il Ministero, accertato l'ammontare delle ritenute suddette, dispone il versamento dell'importo relativo in favore dei due Istituti interessati, con le modalita' indicate nel capoverso del precedente articolo.
Art. 3
#Comma 1
I magistrati i quali siano nominati componenti di alcune delle Commissioni indicate nel n. 3 dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, istituite presso altri Ministeri, sono tenuti a dar comunicazione della nomina all'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani, ed a versare direttamente allo stesso la percentuale del 3 per cento sull'ammontare netto dei compensi o delle indennita' loro liquidate, nel termine di un mese dalla relativa riscossione.
Quando la nomina avvenga per designazione del Ministero di grazia e giustizia, o dei capi degli uffici ai quali i magistrati stessi appartengono, la designazione sara' comunicata all'Istituto predetto a cura del Ministero o del Capo dell'ufficio competente.
Il pagamento della percentuale di cui nella prima parte del presente articolo avverra' o direttamente o merce versamento sul conto corrente postale n. 1/4268 intestato all'Istituto.
Art. 4
#Comma 1
Tutti i magistrati, i quali, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, riscuoteranno somme a titolo di compenso per partecipazione alle Commissioni arbitrali indicate nel n. 4 dell'art. 1 del R. decreto-legge sopra indicato, dovranno provvedere, direttamente, al versamento all'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani della quota del 3 per cento sull'importo netto del compenso loro liquidato, entro il termine di un mese dalla data della relativa riscossione.
Detto versamento verra' eseguito con le modalita' stabilite nel secondo capoverso dell'articolo che precede.
Art. 5
#Comma 1
Ai fini dell'applicazione del n. 4 dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, e dell'art. 4 che precede, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, il cancelliere della Corte di appello di Roma, trasmettera', all'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani, l'elenco di tutti i magistrati, designati, dal 1° gennaio 1935 in poi, dal primo presidente della Corte, quali componenti delle Commissioni arbitrali di cui al n. 4 dell'art. 1 del R. decreto-legge sopraindicato, con indicazione specifica dei nomi delle parti interessate.
Per le nomine successive alta comunicazione dell'elenco predetto, il cancelliere stesso provvedera', il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, all'invio all'Istituto suddetto di altro elenco contenente le indicazioni sopra specificate.
Art. 6
#Comma 1
I magistrati i quali siano stati designati dal primo presidente della Corte di appello, quali componenti delle Commissioni arbitrali suddette, ovvero siano stati nominati componenti di alcune delle Commissioni indicate nell'art. 3, dovranno fornire all'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani tutte le indicazioni relative all'adempimento dell'incarico, all'ammontare del compenso loro liquidato ed alla data della relativa riscossione.
Art. 7
#Comma 1
Il cancelliere dirigente di ogni ufficio giudiziario nella ripartizione bimestrale dei proventi in conformita' dell'art. 100 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 745, deve prelevare il 3 per cento sulla somma netta da ripartirsi fra i cancellieri e segretari giudiziari e versare il relativo importo sul conto corrente n. 1/3935 a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i cancellieri e segretari giudiziari.
A fine di ogni bimestre lo stesso cancelliere dirigente deve trasmettere all'Istituto suddetto una copia dello stato di ripartizione.
Art. 8
#Comma 1
La ritenuta e il versamento del 3 per cento a termine dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, sono effettuati sulle riscossioni che avranno luogo a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, anche se relative a prestazioni anteriori a tale data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Solmi - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 133. - Mancini.