VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 9 agosto 1912, n. 1076, con il quale fu approvato il regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;
Veduto il Nostro decreto 1° settembre 1925, n. 2009, con il quale fu emanato il regolamento generale per i Convitti nazionali;
Veduto il Nostro decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il quale fu approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere della Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
1. - E' approvato l'unito regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.
2. - Sono abrogati il sopra citato regolamento 9 agosto 1912, n. 1076, ed ogni disposizione contraria a quelle dell'unito regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Giuliano - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1931 - Anno IX
Atti di Governo, registro 310, foglio 25. - Mancini.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1