All'art. 2 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 184, e' sostituito il seguente:
«La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha sede presso il Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro per l'interno, e si rinnova ogni triennio.
Ne fanno parte:
a) un consigliere di Stato, che la presiede;
b) il direttore generale della sanita' pubblica;
c) un ufficiale generale medico del Regio esercito;
d) un ufficiale generale medico dell'Armata;
e) un ufficiale superiore medico dell'ufficio centrale di sanita' dell'Aeronautica,
f) un ufficiale medico della M. V. S. N. di grado non inferiore a console;
g) un direttore capo di divisione del Ministero dell'interno.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di prima categoria del Ministero dell'interno».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle «ricompense» al merito della sanita' pubblica, istituite col decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e' aggiunta l'«attestazione al merito della sanita' pubblica».
Il conferimento dell'attestazione, di cui al precedente comma, seguira' con le forme del decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1929 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Gazzera - Sirianni
- Balbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 20. - Mancini.