Il Liceo pareggiato di Chieri e' convertito in Regio per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1909.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per il mantenimento di questo liceo il comune di Chieri corrispondera' all'erario dello Stato l'annuo contributo di L. 11,693.80, e garantira' come introito annuo per tasse sclastiche, la somma di L. 9000 provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro occorra per il mantenimento dell'Istituto medesimo, in conformita' della convenzione 10 settembre 1909.
Art. 3
#Comma 1
Con altro Nostro decreto sara' provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre delle scuole medie governative, ed alle variazioni di bilancio, inerenti all'attuazione dele presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 23 settembre 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Scialoja.