REGIO DECRETO

REGIO DECRETO CCCCLVI/1905 - Che istituisce in Cesena una R. scuola industriale. (0500456R)

Che istituisce in Cesena una R. scuola industriale. (0500456R)

Numero CCCCLVI Anno 1905 GU 01.03.1906 Codice 0500456R

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' istituita in Cesena, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola industriale.

La scuola ha lo scopo d'impartire insegnamenti artistici e pratici applicati alle arti ed ai mestieri.


Art. 2

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Comma 1

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 4000;
la provincia di Forli' con L. 1500;

il comune di Cesena con L. 3000;

la Camera di commercio di Forli' con L. 250;

la Congregazione di carita' di Cesena con L. 100.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti suddetti o da altri.

Il comune di Cesena fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola, il fitto presunto dei quali si calcola in L. 1000, e provvede alla loro manutenzione.


Art. 3

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Comma 1

La scuola comprende quattro sezioni:


Falegnami e intagliatori.


Fabbri.


Muratori e decoratori.


Art. 4

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Comma 1

La scuola e' diurna.

L'anno scolastico comincia dal 1° ottobre e termina alla fine di luglio; le officine e i laboratori possono rimanere aperti anche nei mesi di vacanza.


Art. 5

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Comma 1

Il corso della scuola si compie in tre anni.

Su proposta della Giunta di vigilanza e coll'approvazione del Ministero, potra' essere aggiunto un quarto anno di perfezionamento ed anche un corso serale per gli operai che gia' esercitano un'arte od un mestiere.

Agli alunni che abbiano compiuto l'intero corso della scuola sara' rilasciato un diploma della sezione alla quale erano iscritti.


Art. 6

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Comma 1

L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di cinque membri, due nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, uno dall'Amministrazione provinciale di Forli' e due dal Municipio di Cesena.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.


Art. 7

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Comma 1

Il presidente della Giunta di vigilanza sara' nominato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e scelto fra i componenti della Giunta stessa, la quale elegge nel proprio seno un segretario.


Art. 8

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Comma 1

La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga almeno la meta' piu' uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.


Art. 9

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Comma 1

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario e comunicato - dopo approvato dalla Giunta - agli altri enti contribuenti;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati - senza preventiva approvazione Ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) da' parere al Ministero sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona manutenzione del Materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.


Art. 10

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Comma 1

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero.

Saranno sottoposti all'approvazione di questo la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.


Art. 11

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Comma 1

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza.


Art. 12

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Comma 1

Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro di agricoltura industria e commercio. Il direttore potra' essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.

Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fara' parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi a titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatta buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo sara' pure nominato dal ministro predetto, sopra proposta della Giunta di vigilanza.

La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo sara' fatta con decreto Ministeriale; la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.

Il personale di servizio sara' nominato dalla Giunta di vigilanza, coll'approvazione del Ministero.


Art. 13

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Comma 1

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.


Art. 14

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Comma 1

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il Collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d' insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 17.

Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.


Art. 15

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Comma 1

Il servizio di Cassa della scuola sara' fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza.


Art. 16

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Comma 1

Il direttore ed i professori titolari e successivamente i professori reggenti, i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo della scuola, saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il personale inserviente sara' assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.

La scuola contribuira' al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sara' determinata da apposito regolamento, il quale stabilira' altresi' le ritenute a carico del personale.


Art. 17

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Comma 1

Con un regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.


Art. 18

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Comma 1

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale tutto della scuola cessa dalle sue funzioni.

Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato, sara' corrisposto per la durata di due anni a carico degli enti che mantengono la scuola ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sara' fatto al personale della scuola in caso di riduzione di organico.


Art. 19

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Comma 1

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvedera' alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.


Art. 20

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Comma 1

Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.