La scuola professionale Omar fondata dall'ente istituto professionale Omar di Novara, e' posta alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio ed e' ordinata in conformita' delle norme appresso indicate.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle spese di mantenimento annuo della scuola sara' provveduto coi contributi del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e con le rendite nette del patrimonio e proventi diversi indicati all'art. 9 dello statuto organico dell'ente Omar.
L'ente istituto professionale Omar provvede inoltre alla scuola Omar i locali e cede in uso tutto il materiale esistente attualmente.
Art. 3
#Comma 1
La scuola e' diurna:
L'anno scolastico comincia al 1° ottobre e termina alla fine del mese di giugno successivo.
I capi d'arte e il personale amministrativo, assistente e di servizio dovranno adempiere alle rispettive mansioni anche nel periodo delle ferie estive, salvo le licenze che potranno essere concesse dalla Giunta di vigilanza.
Art. 4
#Comma 1
La scuola comprenda due sezioni: l'una per la lavorazione dei metalli, l'altra per la lavorazione del legno.
Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
Meccanica ed elementi di elettrotecnica - Tecnologia meccanica - Elementi di macchine termiche - Matematica elementare - Nozioni di scienze fisiche-- Disegno ornamentale, di macchine e tecnologico - Lingua italiana, storia e geografia. L'insegnamento pratico e' impartito in appositi laboratori ed officine nel corso dell'anno scolastico, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento che sara' approvato insieme ai programmi d'insegnamento, alla pianta organica del personale ed all'orario, dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Quando i redditi lo consentano potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altre sezioni, officine e laboratori con decreto Reale sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Art. 5
#Comma 1
Ciascuna sezione comprende una classe annuale comune preparatoria e quattro classi normali. Le lezioni cominceranno regolarmente col 1° ottobre. Gli esami di promozione e licenza termineranno nella prima settimana del luglio e quelli di riparazione si terranno nell'ultima settimana di settembre.
Potranno istituirsi corsi straordinari festivi per quegli insegnanti che ai ravvisassero utili per le classi lavoratrici.
Agli alunni che avranno superato dopo il quarto anno normale l'esame di licenza stabilito per la sola sessione estiva, sara' rilasciato un diploma di licenza.
Art. 6
#Comma 1
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta dal presidente e da due altri membri della Commissione amministrativa dell'ente istituto professionale Omar dalla stessa designati e da due delegati del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.
I membri elettivi della Giunta durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Art. 7
#Comma 1
Presidente della Giunta di vigilanza e' il presidente della Commissione amministrativa dell'ente Istituto professionale Omar.
Il segretario della Giunta di vigilanza sara' il segretario dell'Istituto.
Il presidente rappresenta le scuole e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scusala e sulle deliberazioni della Giunta. Queste saranno trascritte in apposito registro, insieme ai processi verbali delle adunanze della Giunta.
Art. 8
#Comma 1
La Giunta di vigilanza si aduna una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola.
Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando v'intervenga almeno la meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni mino prese a maggioranza assoluta di voti; in casa di parita' prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta di vigilanza che non intervengano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi senza motivi giustificati.
Art. 9
#Comma 1
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione entro la prima meta' di settembre;
c) compila il conto consuntivo che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, entro la prima meta' di marzo. Il detto conto sara', a cura della Giunta di vigilanza, comunicato agli altri enti contribuenti dopo l'approvazione Ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati, senza preventiva approvazione Ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) da' parere al Ministero sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona manutenzione del materiale scientifico o non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;
h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
h) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto e a quelle altre a cui fosse chiamata dal ministro.
Art. 10
#Comma 1
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.
Saranno sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
Art. 11
#Comma 1
Il numero degli insegnanti e il personale amministrativo della scuola, delle officine, dei laboratori, e inserviente, come i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta della Giunta di vigilanza.
Art. 12
#Comma 1
Il direttore, gli insegnanti, i capi d'arte e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore potra' pero' essere scelto dal Ministero fra il personale insegnante, su proposta della Giunta di vigilanza.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fara' parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Il direttore, come pure gli insegnanti e i capi officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi titolari, su proposta della Giunta di vigilanza, se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvedera' alla sostituzione, con incarichi temporanei, dietro parere della Giunta di vigilanza.
Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potra' derogare dalle regole del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidare, su proposta della Giunta di vigilanza, a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuola di ugual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo della scuola sara' pure nominato dal Ministero predetto, sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo sara' fatta con decreto Ministeriale; la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.
Il personale di servizio sara' nominato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.
Art. 13
#Comma 1
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina da questa scuola ad un'altra, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.
I passaggi di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole della Giunta di vigilanza delle due scuole.
Art. 14
#Comma 1
Gli stipendi del direttore, dei professori, dei capi d'arte e del personale amministrativo della scuola che abbiano la titolarita' sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.
Art. 15
#Comma 1
Il direttore, i professori titolari, i capi d'arte e il personale amministrativo della scuola saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Gli assistenti di officina e il personale inserviente saranno assicurati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sara' determinata da apposito regolamento, il quale stabilira' altresi' le ritenute a carico del personale.
Art. 16
#Comma 1
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili per quanto riguarda il collocamento in aspettativa le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gl'impiegati civili dello Stato.
Art. 17
#Comma 1
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'Amministrazione della scuola e invigila che siano tenuti i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori, alla osservanza dei regolamenti; e provvede alla supplenza del personale insegnante e delle officine in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti pel tramite della Giunta di vigilanza.
Il direttore riferisce al Ministero, pel tramite della Giunta di vigilanza, su quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola ed inoltre alla Giunta di vigilanza ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
Art. 18
#Comma 1
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il Collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore, e da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 20.
Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Art. 19
#Comma 1
Il servizio di Cassa della scuola sara' fatto dallo stesso cassiere dell'ente Omar.
Art. 20
#Comma 1
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le eventuali tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento di essa.
Art. 21
#Comma 1
Nel caso in cui il Governo cessasse di concorrere al mantenimento della scuola il personale eccedente quello indicato nell'attuale tabella organica dell'Istituto cessera' dalle sue funzioni.
Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato, sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico del Governo, un assegno non maggiore della meta' ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sara' fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico.
In questo caso il materiale di proprieta' della scuola sara' ceduto gratuitamente all'ente istituto professionale Omar.
Art. 22
#Comma 1
Il personale della scuola attualmente in servizio, compreso nella tabella A, annessa al presente decreto, sara' confermato in carica cogli attuali stipendi e fermi restando gli altri diritti gia' acquisiti.
Se pero' i detti stipendi superassero quelli portati dalla nuova tabella organica, il di piu' costituira' assegno ad personam.
Il personale inserviente attualmente in carica continuera' a godere del diritto agli aumenti sessennali portati dalla detta tabella.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 novembre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.