Le unite modificazioni agli articoli 56, 306, 307, 309, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319 e 321 del regolamento approvato col R. decreto 7 giugno 1866, N. 2996, firmate d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, Ministro ad interim degli Affari esteri, sono approvate a partire dal 1° luglio 1888.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il R. decreto 12 febbraio 1871 ed ogni disposizione contraria alle presenti modificazioni sono abrogati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Forli', addi' 5 settembre 1888.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.