E' istituita in ciascuna delle citta' di Napoli e di Torino una Regia Scuola Normale Femminile di Ginnastica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il personale di ciascuna Scuola, da nominarsi secondo la tabella unita al presente decreto, sara' a carico del bilancio ordinario del Ministero della Pubblica Istruzione, come pure sono a suo carico le spese di cancelleria, custodia, illuminazione, riscaldamento e passeggiate.
Art. 3
#Comma 1
L'arredamento e gli attrezzi necessari per dette Scuole nonche' la provvista del materiale scientifico e scolastico che occorre per gli insegnamenti sono a carico dei Municipi di Napoli e di Torino.
Art. 4
#Comma 1
Le Scuole Normali Femminili di Ginnastica sono rette da apposito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro della Pubblica Istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 13 novembre 1890.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.