All'art. 74, ultimo comma, del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e' aggiunto il seguente periodo:
« In casi eccezionali in cui la riduzione del numero degli ufficiali rendesse eccessivamente oneroso continuare la corresponsione della quota di estinzione nella misura ora indicata, il Ministro per la guerra, con motivato decreto, firmato personalmente, e' autorizzato a ridurre la quota stessa in modo da proporzionarla alla capacita' di pagamento di ogni singolo ente debitore».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 6 agosto 1937-XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - DI REVEL.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 2. - MANCINI