L'art. 51 del regolamento di Sanita' marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' modificato come segue:
« Salvo il disposto di convenzioni internazionali o, comunque, reciprocita' di trattamento, e' obbligatorio il visto da parte dei Regi consoli sulle patenti di sanita' delle navi dirette a porti italiani ».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 29 marzo 1937-XV.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 23 settembre 1937 - Anno XV.
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Benni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 45. - Mancini.