La istanza per ottenere il mutamento della destinazione alberghiera di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, deve essere redatta e spedita nelle forme di cui all'art. 18 del presente regolamento e contenere la indicazione esatta dello stabile che si intende vendere o locare e la sua descrizione (stato di conservazione e manutenzione, servizi dei quali e' fornito, numero degli ambienti destinati ad uso alberghiero e loro efficienza).
A corredo dell'istanza stessa devono essere fornite tutte le indicazioni e prodotti i documenti che siano ritenuti utili per giustificarla.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministero per la cultura popolare, ricevuta la domanda, accerta se la destinazione alberghiera e' necessaria alle esigenze del turismo.
Gli accertamenti di che al presente articolo sono eseguiti a mezzo dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, nonche' a mezzo degli enti e delle autorita' che il Ministero ritenga utile interpellare.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministero della cultura popolate, accertata la necessita' di mantenere la destinazione alberghiera, entro il termine fissato dall'art. 2, comma 2, della legge 24 luglio 1986-XIV, n. 1692, deve darne comunicazione al proprietario interessato, perche' dichiari se insiste nella domanda per il mutamento.
Art. 4
#Comma 1
Se l'interessato insiste nella domanda presentata, o non risponde nel termine indicato nella comunicazione, il Ministero, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, invita l'ente o la persona che intende acquistare o prendere in locazione l'edificio a presentare apposita domanda, dalla quale deve risultare l'impegno esplicito di mantenere almeno per dieci anni la destinazione alberghiera. Tale domanda deve essere corredata di un piano tecnico e finanziario che dia affidamento che l'impegno potra' essere mantenuto.
Il Ministero nel suo giudizio discrezionale, puo' richiedere quelle maggiori garanzie che ritenga piu' convenienti per assicurare l'esatto adempimento dell'impegno.
Art. 5
#Comma 1
All'esercizio del diritto di prelazione il Ministro per la cultura popolare, sentiti gli organi indicati dall'art. 3, comma 2, della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, provvede con decreto, il quale deve contenere:
la indicazione dello stabile, sul quale il diritto di prelazione viene esercitato e le generalita' del relativo proprietario;
la indicazione dell'ente o della persona a cui favore viene esercitata la prelazione per la vendita o per la locazione;
la indicazione del giusto prezzo determinato ai sensi dell'art. 3 della legge anzidetta;
la indicazione della decorrenza e della durata del contratto, se trattasi di locazione;
la indicazione del termine entro il quale colui a cui favore venne accordata la prelazione dovra' effettuare il versamento del prezzo al proprietario, ed entrare nel possesso e libero godimento dell'immobile, se trattasi di vendita.
Copia del decreto Ministeriale sara' notificata a tutti gli interessati a cura del prefetto della Provincia nella quale trovasi l'immobile.
Art. 6
#Comma 1
La domanda prevista dal comma 5, dell'art. 3 della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, deve essere unica e sottoscritta da tutti gli interessati.
In essa saranno specificatamente indicati i punti sui quali e' stato raggiunto l'accordo e quelli sui quali sussiste il disaccordo.
Nella domanda sara' demandato al Ministero di determinare le clausole necessarie a regolare i punti controversi e sara' esplicitamente dichiarato che i richiedenti si impegnano ad accettarle.
Il Ministero provvede sentite le parti.
Art. 7
#Comma 1
Per ottenere la prelazione di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, il locatario deve inoltrare al Ministero della cultura popolare apposita domanda avente per oggetto la sola rinnovazione del contratto di affitto ed eventualmente anche la fissazione dell'equo canone. Essa puo' farsi soltanto dopo che il locatore abbia risposto negativamente alla domanda fatta dal locatario nei termini e con le modalita' prescritte dall'art. 5 della legge, o non abbia risposto entro i venti giorni stabiliti dallo stesso.
Tale domanda deve contenere la indicazione degli estremi del contratto di affitto (generalita' del locatore, domicilio, indicazione dei beni locati e loro ubicazione, data di inizio e di cessazione del contratto, canone di affitto, dati della sua registrazione).
Nella domanda il locatario deve dichiarare di essere stato adempiente al pagamento del canone di affitto e di avere richiesto nei modi e nei termini di legge la proroga del contratto, indicando, se conosciuto, il motivo del rifiuto opposto dal locatore.
Art. 8
#Comma 1
Il Ministero, ricevuta la domanda, procede agli opportuni accertamenti seguendo gli stessi criteri indicati al precedente art.
2.
Nel caso che ritenga non applicabili le disposizioni della legge, il Ministero ne informa il richiedente.
Art. 9
#Comma 1
Salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il Ministero comunica al locatore copia della domanda presentata dal locatario, con invito a presentare le sue controdeduzioni entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione medesima.
Entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra gli interessati avranno comunicazione dal Ministero, del luogo, giorno ed ora fissati per l'esame della domanda, mediante avviso trasmesso almeno dieci giorni prima della riunione.
Art. 10
#Comma 1
Sia il locatore che il locatario possono comparire personalmente o farsi rappresentare da persona di loro fiducia, munita di mandato generale o speciale, contenente la facolta' di transigere e conciliare, nonche' farsi assistere da un avvocato.
Nel caso di impedimento, o assenza giustificata di una delle parti, la convocazione puo' essere rinviata ad altro giorno, mediante avviso trasmesso nei termini di cui all'ultima parte del precedente articolo.
Art. 11
#Comma 1
Nella riunione il locatario ricorrente espone il fatto e le ragioni su cui fonda la sua domanda, il proprietario o locatore puo' rettificare il fatto ed espone le ragioni per lo quali si oppone alla domanda.
Il fatto e le ragioni esposte dalle due parti sono succintamente riassunte in un verbale sottoscritto da tutti i presenti.
Art. 12
#Comma 1
Se il disaccordo derivi dalla volonta' espressa del proprietario dell'edificio di voler egli medesimo diventare anche gestore dell'albergo, tale dichiarazione deve essere esaminata preliminarmente.
E' accordato in tale casto al proprietario - che gia' non vi abbia provveduto - un congruo termine per presentare apposita domanda di gestione diretta, corredata dal relativo piano tecnico e finanziario.
Art. 13
#Comma 1
Anche nel caso di cui al precedente articolo la riunione proseguira' per l'esame e la discussione della domanda del locatario.
Se il proprietario contesti che il locatario sia stato inadempiente al pagamento del canone di affitto, tale eccezione deve essere esaminata per prima.
Art. 14
#Comma 1
Quando occorra determinare il giusto prezzo di locazione, il Ministero della cultura popolare provvede, sentito il parere dei Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) e tenute presenti le relazioni in merito della Federazione nazionale fascista dei proprietari dei fabbricati e della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.
Art. 15
#Comma 1
Qualora il locatore intenda gestire direttamente l'albergo, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della legge 21 luglio 1936-XIV, n. 1692, l'autorizzazione e' concessa con decreto del Ministro per la cultura popolare, sentito il parere dell'autorita' di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza prescritta dall'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, per l'esercizio dell'albergo stesso.
Il provvedimento e' comunicato agli interessati in via amministrativa.
Il rilascio della licenza da parte del questore e' subordinata all'adempimento da parte del titolare, delle condizioni fissate nel decreto di autorizzazione.
Allorche' sia stata concessa l'autorizzazione a gestire direttamente l'albergo, il Ministro puo' fissare i termini per il rilascio degli immobili e quello dal quale dovra' decorrere la gestione diretta, se tale termine non sia stato indicato nel decreto di autorizzazione.
Art. 16
#Comma 1
Il provvedimento del Ministro che respinga la domanda del locatario, per la rinnovazione del contratto di locazione, contiene i motivi del rigetto ed e' comunicato agli interessati.
Art. 17
#Comma 1
All'esercizio del diritto di prelazione a favore del locatario, il Ministro per la cultura popolare provvede con decreto, che deve contenere:
la indicazione dello stabile sul quale viene esercitata la prelazione e le generalita' del relativo proprietario;
la indicazione della persona o dell'ente a cui favore viene esercitata la prelazione;
la durata del contratto di affitto che viene rinnovato e la sua decorrenza;
la eventuale indicazione del giusto prezzo, determinato a sensi del precedente art. 14.
Copia del decreto Ministeriale e' notificata agli interessati a cura del prefetto.
Art. 18
#Comma 1
Tutte le domande e le memorie previste dalla legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, nonche' dal presente regolamento, devono essere stese su carta da bollo competente, debbono essere sottoscritte dall'interessato personalmente o dal suo legale rappresentante, debbono contenere la elezione di domicilio nella Provincia ove trovansi l'albergo, pensione o locanda in contestazione. Qualora non sia fissata la elezione di domicilio, ovvero essa risulti generica, le comunicazioni sono fatte all'interessato presso il municipio del Comune dove trovasi l'azienda alberghiera.
Le domande e le memorie devono essere dirette al Ministero della cultura popolare in Roma e spedite assieme ai documenti con plico raccomandato alla Direzione generale per il turismo presso il Ministero medesimo.
Le comunicazioni previste dagli articoli 3, 8, 9 e 16 del presente regolamento possono essere fatte dal Ministero della cultura popolare a mezzo del prefetto oppure direttamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Alfieri - Solmi - Di Revel - Lantini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 120. - Mancini.