REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2181/1936 - Concessione della bandiera agli stormi della Regia aeronautica. (036U2181)

Concessione della bandiera agli stormi della Regia aeronautica. (036U2181)

Numero 2181 Anno 1936 GU 05.01.1937 Codice 036U2181

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-11-30;2181

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Agli stormi della Regia aeronautica e' concessa la bandiera, secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti.



Art. 2

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Comma 1

La bandiera dello stormo si compone di: una freccia, un drappo, un'asta, una fascia ed un cordone.



Art. 3

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Comma 1

La freccia e' la parte moralmente piu' importante della bandiera: ha nel centro lo stemma Reale, porta la dicitura «Aeronautica Italiana» e su di essa - previa autorizzazione da concedersi di volta in volta con decreto del Ministro per l'aeronautica - sono scolpiti il nome dello stormo, l'epoca della sua creazione, i fatti d'arme aeronautici cui prese parte, le medaglie al valore di cui la bandiera e' fregiata ed eventualmente altre onorifiche indicazioni.


Art. 4

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Comma 1

Il drappo e' costituito da stoffa di seta di forma quadrata con lato di cm. 60; e scompartito in tre bande uguali portanti i colori nazionali ed e' bordato da una frangia in filato oro di cm


Art. 5

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Comma 1

L'asta della bandiera e' di legno rivestito con velluto azzurro ornato di una fila di bullette disposte in linea spirale; e' munita di puntale ed e' scomponibile in due pezzi mediante uno snodo a vite situato a meta' altezza.

L'altezza complessiva dell'asta e' di cm. 180 compreso il puntale (cm. 15), lo snodo (cm. 15) e la parte che si conficca nella freccia (cm. 10). Il puntale, lo snodo e le bullette sono di ottone.



Art. 6

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Comma 1

Alla parte inferiore della freccia e' fermata una fascia di seta azzurra della larghezza di cm. 6 avvolta in un cappio di cm. 12 con due strisce pendenti per circa cm. 50 e terminanti con una frangia in filato oro di cm. 6.



Art. 7

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Comma 1

Alla parte inferiore della freccia e' pure avvolto un cordone in filato oro di mm. 4 di diametro e della lunghezza totale di cm. 120 terminante alle due estremita' con fiocchi.



Art. 8

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Comma 1

Alle semplici riparazioni dell'asta, del drappo, della fascia e del cordone provvedera' il comandante dello stormo. Ove, invece, sia necessario rinnovare talune delle anzidette parti, dovra' rinnovarsi l'intera bandiera meno la freccia. Tale rinnovazione sara' determinata dal Ministro per l'aeronautica su proposta del comandante dello stormo e la vecchia bandiera, senza la freccia, sara' conservata presso il Ministero dell'aeronautica.



Art. 9

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Comma 1

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 142. - Mancini.