VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda in data 5 settembre 1933, con cui il podesta' di Recoaro, in esecuzione della propria deliberazione in data 2 settembre stesso, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Recoaro Terme »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Vicenza con la deliberazione in data 17 ottobre 1933;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonche' la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Recoaro, in provincia di Vicenza, e' autorizzato a modificare la propria denominazione in « Recoaro Terme ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte del conti, addi' 19 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 122. - MANCINI.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1