E' istituito nel comune di Intra, col concorso dell'istituto d'arti e mestieri Lorenzo Cobianchi una scuola professionale per gli operai.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La scuola ha per iscopo l'istruzione tecnica di coloro che intendono applicarsi, o gia' sono applicati all'esercizio delle arti e delle industrie meccaniche, chimiche e tessili.
Art. 3
#Comma 1
Gli insegnamenti della scuola si dividono in tre sezioni.
La prima per i lavori fabbrili e meccanici, comprende gli insegnamenti speciali di meccanica applicata, di tecnologia meccanica, di disegno di macchine, di costruzioni, plastica ed intaglio;
La seconda, per la fabbricazione dei filati e tessuti, comprende gli insegnamenti speciali di meccanica, di disegno, di macchine, di tecnologia delle materie tessili, e le esercitazioni pratiche di tessitura;
La terza per la tintoria, e per la fabbricazione della carta comprende gli insegnamenti speciali di chimica tintoria, di tecnologia delle materie tintorie e della carta, e le esercitazioni pratiche di chimica e di tintoria.
Sono comuni alle tre sezioni i seguenti insegnamenti:
Lettere italiane, storia, geografia, nozioni sui diritti e doveri, possibilmente due lingue straniere, contabilita', calligrafia, aritmetica, algebra, geometria, fisica generale, fisica applicata, cinematica, chimica generale, disegno geometrico, disegno ornamentale, disegno industriale.
Per le esercitazioni pratiche degli allievi saranno stabilite presso la scuola, in proporzione dei mezzi finanziari di cui essa potra' disporre, laboratori, collezioni ed apparecchi, relativi alle materie d'insegnamento.
Art. 4
#Comma 1
Ogni sezione e' composta di due categorie di allievi.
La prima comprende i giovani, che, forniti almeno delle cognizioni che s'insegnano nelle scuole elementari, seguono un corso completo di lezioni diurne ed aspirano ad ottenere un certificato di capacita' o diploma di licenza.
La seconda comprende gli operai che, gia' avviati nella pratica dell'arte compiono la loro istruzione in un corso speciale di lezioni serali.
Nei corsi serali le materie d'insegnamento sono le stesse stabilite dallo articolo 2° salvo il numero di tali materie, e il loro sviluppo, che dipenderanno dalla quantita' di tempo disponibile, dalla capacita' e coltura degli alunni.
Art. 5
#Comma 1
Il corso completo degli insegnamenti si compie per ogni sezione in un triennio scolastico.
Il corso serale in un biennio.
Il primo anno del triennio serve di preparazione agli altri due nei quali l'insegnamento e' essenzialmente tecnico, professionale.
L'anno scolastico comincia col 4 del mese di ottobre e termina colla fine di luglio.
Art. 6
#Comma 1
Il governo generale della scuola e' affidato ad un consiglio di sorveglianza composto di tre membri nominati dal consiglio comunale d'Intra, di un delegato del ministero di agricoltura, industria e commercio, di uno degli eredi del fondatore Cobianchi o dei loro successori che verra' da essi designato. Tutti i detti membri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili; i primi pero' si rinnovano per un terzo ogni anno. Dopo le elezioni generali la scadenza nei primi due anni e' determinata dalla sorte; in seguito dall'anzianita'.
Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente i quali durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
Il direttore interviene alle adunanze del consiglio in qualita' di segretario con voto consultivo.
Art. 7
#Comma 1
Il consiglio amministra la scuola e provvede a tutto quanto occorre per il buon andamento di essa; nomina il personale insegnante, previa approvazione del ministero di agricoltura, industria e commercio; nomina direttamente il personale amministrativo e di servizio; compila il regolamento della scuola ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto; compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della scuola.
Il presidente ed in sua assenza il vice-presidente, rappresenta la scuola nei rapporti colle autorita' e col pubblico.
Art. 8
#Comma 1
Il direttore puo' essere scelto fra il personale insegnante ed e' nominato per un triennio.
Egli e' capo del personale della scuola, ne invigila il regolare andamento e ne riferisce al consiglio.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio che riflettono provvedimenti scolastici.
Art. 9
#Comma 1
Con decreto del ministero di agricoltura, industria e commercio, sulle proposte del consiglio di sorveglianza saranno determinati:
a) i programmi degli insegnamenti che s'impartiscono nella scuola;
b) le norme per l'ammissione degli alunni; per le tasse scolastiche di ammissione e di licenza per gli esami e per il conferimento degli attestati di capacita' e dei diplomi di licenza;
c) le norme per l'impianto, la direzione e la conservazione dei laboratori e delle collezioni;
d) il numero e le attribuzioni degli insegnanti, e degli inservienti, i loro stipendi e la durata del loro ufficio;
e) tutte le altre norme richieste per il regolare andamento amministrativo e didattico della scuola.
Art. 10
#Comma 1
La spesa di mantenimento della scuola e' prevista in annue lire quindicimilacinquanta; contribuiscono nella detta somma l'istituzione Cobianchi col reddito netto del lascito in lire ottomila seicento ottanta, il legato Imperatori con lire trecentocinquanta, il ministero di agricoltura, industria e commercio con annue lire seimilaventi. Il municipio di Intra fornisce gratuitamente il locale.
I sussidi e gli assegni che potranno essere accordati alla scuola dalla provincia, dal comune e da altri enti e corpi morali saranno impiegati nell'ampliamento dei laboratori, delle collezioni e degli insegnamenti.
I corpi morali che concorreranno con una somma non minore del decimo della spesa annua, avranno diritto a nominare un delegato nel consiglio di sorveglianza della scuola.
Art. 11
#Comma 1
Il ministero di agricoltura, industria e commercio ha facolta' di far visitare dai suoi delegati la scuola, ogniqualvolta ne ravvisi la convenienza; come pure ha facolta' di farsi rappresentare negli esami.
Art. 12
#Comma 1
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sara' provveduto coi fondi all'uopo inscritti al capitolo 34 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1885-86 e con quelli che saranno stanziati nel capitolo corrispondente dei bilanci successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 11 marzo 1886.
Reg. 148. Atti del Governo a f. 59. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
GRIMALDI.