L'albo di ciascuna pretura e' formato dal cancelliere e deve indicare il nome, cognome, luogo di nascita e residenza di quelli che, non essendo avvocati, procuratori, o notai esercenti, siano stati ammessi od abilitati al patrocinio presso la pretura.
L'albo e' fatto in carta libera, e per l'inscrizione nel medesimo non e' dovuta alcuna tassa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Chi intende di essere inscritto nell'albo della pretura per uno dei titoli indicati nell'articolo 6, lettera a, della legge, deve presentare dichiarazione scritta al cancelliere del tribunale da cui la pretura dipende.
Alla dichiarazione il richiedente deve unire:
l'atto di nascita;
la copia autentica del titolo che da' diritto all'inscrizione;
il certificato di penalita' che comprovi di non avere riportato alcuna delle condanne che, a' termini della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (serie 2ยช), possono dar luogo alla cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori.
Il presidente, se il richiedente ha i requisiti necessari, ordina l'inscrizione nell'albo.
Art. 3
#Comma 1
Alla domanda diretta ad ottenere l'abilitazione, di cui negli articoli 6, lettera b, e 7 della legge, si devono unire:
l'atto di nascita;
copia autentica del titolo in base al quale si chiede l'abilitazione.
Art. 4
#Comma 1
Chi intende ottenere l'abilitazione a proseguire nell'esercizio del patrocinio, a' termini dell'articolo 8 della legge, deve, entro tre mesi dalla data del presente decreto, farne domanda al Presidente del tribunale.
Alla domanda deve unire un certificato comprovante di trovarsi nel possesso della qualita' di patrocinante nelle preture.
Il certificato e' rilasciato dal cancelliere, ove dai registri di cancelleria e dai verbali di udienza risulti che il richiedente ha esercitato il patrocinio presso le preture per un periodo di tempo non interrotto di almeno cinque anni prima dell'attuazione della legge.
Il certificato dovra' essere vidimato dal pretore.
Art. 5
#Comma 1
Quando la domanda, di cui nell'articolo precedente, e' diretta ad ottenere l'abilitazione per proseguire il patrocinio nelle preture che siano in un Comune sede di tribunale, non si computa il tempo del patrocinio esercitato nelle altre preture.
Art. 6
#Comma 1
Le domande di abilitazione sono, a cura del cancelliere del tribunale, comunicate insieme coi documenti al Consiglio di disciplina dei procuratori, il quale deve restituire gli atti, col parere motivato, entro sessanta giorni.
Trascorso il detto termine, il cancelliere presenta gli atti al presidente, che ne ordina la comunicazione al Pubblico Ministero e delega un giudice per riferire in Camera di consiglio nel giorno stabilito nel decreto.
Il procuratore del Re, assunte le occorrenti informazioni per accertare che l'aspirante e' di condotta incensurata, da' le sue conclusioni in iscritto.
Di seguito alle conclusioni del procuratore del Re e' scritta la deliberazione del tribunale.
Il cancelliere certifica, con annotazione in margine dello stesso atto, la data in cui ha eseguito le comunicazioni prescritte nell'articolo 9, primo capoverso, della legge.
Art. 7
#Comma 1
Nel caso previsto nell'articolo 4, se gli atti non siano restituiti dal Consiglio di disciplina dei procuratori entro il termine indicato nell'articolo precedente, l'interessato puo' chiedere ed essere autorizzato dal presidente al provvisorio esercizio del patrocinio.
Art. 8
#Comma 1
Il reclamo proposto contro la deliberazione, che non ammette la domanda, deve essere motivato e sottoscritto dall'interessato ovvero da un avvocato o procuratore munito di mandato speciale.
Il reclamo proposto dal Pubblico Ministero sara' fatto, a cura del procuratore del Re, notificare all'interessato.
Art. 9
#Comma 1
Scorso il termine utile per il reclamo, o se il reclamo del Pubblico Ministero contro la deliberazione che concede l'abilitazione sia stato respinto, ovvero il reclamo dell'interessato sia stato accolto, il presidente del tribunale ordina la inscrizione nell'albo della pretura innanzi alla quale siasi chiesta l'abilitazione ad esercitare il patrocinio od a proseguire nell'esercizio di esso.
Art. 10
#Comma 1
Le ordinanze del presidente sono comunicate, a cura del cancelliere del tribunale, a quello della pretura presso la quale si e' ottenuta l'inscrizione.
Art. 11
#Comma 1
Il cancelliere deve rilasciare, a richiesta dell'interessato, un certificato della inscrizione nell'albo.
Chi e' inscritto nell'albo di una delle preture indicate nell'articolo 6, lettera b, deve esibire il certificato anzidetto al pretore, qualora intenda valersi della facolta', di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge, di esercitare il patrocinio in altra pretura che non sia ugualmente in Comune sede di tribunale.
Art. 12
#Comma 1
Chi e' inscritto nell'albo per uno dei titoli indicati nell'articolo 6, lettera a, della legge, se si presenta a patrocinare in una pretura dipendente da altro tribunale, deve esibire al pretore il certificato del cancelliere del tribunale dal quale fu emessa l'ordinanza, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 del presente Regolamento.
Art. 13
#Comma 1
Il procuratore del Re, per richiedere la sospensione o interdizione del patrocinio, ai termini dell'articolo 9 della legge, deve presentare le sue conclusioni motivate al presidente del tribunale.
Il presidente delega un giudice per riferirne in Camera di consiglio nel giorno stabilito nel decreto, ed ordina per il giorno stesso la citazione dell'interessato.
La citazione notificata a mezzo di biglietto almeno otto giorni prima.
L'interessato puo' comparire personalmente o per mezzo di procuratore munito di speciale mandato, e puo', anche non comparendo, esibire documenti e memorie a sua difesa.
Art. 14
#Comma 1
Gli avvocati e procuratori legalmente esercenti possono, sotto la personale responsabilita', farsi sostituire innanzi alle preture da chi vi e' inscritto, ai termini degli articoli precedenti.
La sostituzione puo' essere fatta anche per lettera o con delegazione scritta in fine dell'atto di citazione.
Art. 15
#Comma 1
Nei giudizi in corso, e fino a che non intervenga la sentenza definitiva, il patrocinio potra' essere proseguito dalla persona a cui era stato affidato, anche se sfornita dei titoli richiesti dalla legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1901.
VITTORIO EMANUELE.
G. Zanardelli.
F. Cocco-Ortu.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.