E' concessa facolta', senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed al comune indicati nell'unito elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Depretis.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1