E' istituita in San Remo una stazione sperimentale di floricoltura «Orazio Raimondo» quale Ente consorziale autonomo con personalita' giuridica sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
Essa ha per iscopo il miglioramento razionale della coltivazione delle piante da fiore, da profumo ed ornamentali, nonche' delle piante orticole in genere.
La sua azione sara' coordinata a quella degli altri istituti sperimentali del Regno a norma di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'impianto della Stazione si provvede con i capitali concessi dal compianto Orazio Raimondo, con le somme ottenute per sottosrizione tra privati e con quelle assegnate da Enti pubblici raccolte dal Comitato promotore della Stazione.
Alle spese di annuo mantenimento si provvede con i seguenti contributi annui continuativi: provincia d'Imperia L. 15,000; Camera di commercio e industria d'Imperia L. 12,000 per 10 anni; comune di San Remo L.18,000; comune di Ventimiglia L. 10,000; comune di Bordighera L. 5000; comune di Taggia L. 2000; comune di Vallecrosia L. 1000; comune di Diano Marina L. 200 per 5 anni; Consorzio agrario cooperativo di San Remo L. 3000; Consorzio agrario cooperativo di Valnervia L. 2000; Banca «M. Garibaldi e C.» di Imperia L. 5000, e coi contributi che eventualmente saranno assegnati dallo Stato e da altri Enti pubblici e privati.
Art. 3
#Comma 1
La Stazione e' retta da un Consiglio d'amministrazione composto del rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, di uno per ciascuna delle provincie di Genova e di Imperia, di uno per il comune di San Remo, di uno della Camera di commercio e industria d'Imperia, di un rappresentante degli eredi di Orazio Raimondo; di uno del comune di Ventimiglia; di uno del comune di Bordighera; di uno del Consorzio agrario cooperativo di San Remo; di uno della Banca «M.
Garibaldi e C.» di Imperia; di un rappresentante per ciascuno di altri Enti che concorrano nel mantenimento della Stazione con contributi annui continuativi non inferiori a L. 3000; di un rappresentante di ciascun gruppo di Enti che insieme contribuiscano in forma continuativa con una somma non inferiore ad annue L. 3000.
Il direttore della Stazione e' membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice preside che durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.
I membri del Consiglio rappresentanti Enti pubblici durano in ufficio tre anni e possono essere confermati; quelli rappresentanti Enti privati o private contribuzioni durano in ufficio fino a che dura il rispettivo contributo.
I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Stazione.
Art. 4
#Comma 1
Il Consiglio d'amministrazione elegge nel proprio seno una Giunta esecutiva costituita da cinque membri. Di essa fanno parte di diritto il presidente del Consiglio d'amministrazione che la presiede, del rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e del direttore della Stazione.
I membri della Giunta durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili.
La Giunta esecutiva provvede all'andamento ordinario della Stazione.
Art. 5
#Comma 1
L'organico della Stazione e' costituito dal direttore nominato secondo le norme prescritte dall'art. 9 del R. decreto 30 ottobre 1923, n. 3203, e dall'altro personale tecnico, amministrativo e di servizio nominato su proposta del direttore dal Consiglio d'amministrazione.
Art. 6
#Comma 1
Il direttore ha la direzione tecnica ed amministrativa della Stazione ed e' responsabile del buon funzionamento di essa di cui risponde al Coniglio d'amministrazione.
Il direttore presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Questi documenti dovranno essere presentati al Ministero dell'economia nazionale ed agli altri Enti consorziati.
Art. 7
#Comma 1
Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinera' il funzionamento dell'Istituto, determinera' la misura dello stipendio iniziale al personale e degli aumenti successivi, nonche' le disposizioni riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari.
E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro il direttore.
Il ricorso, se del caso, sara' sottoposto per il parere al Comitato amministrativo della sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Nava.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 132. - Granata.