La Cassa di soccorso per i militari di truppa e sottufficiali del cessato corpo della R. guardia per la P. S. e' trasformata in «Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato» e le relative attivita' sono devolute a beneficio dei militari di truppa e dei sottufficiali del ruolo stesso, giusta lo statuto della fondazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno ed i militari di truppa o sottufficiali ammessi ai benefici della fondazione stessa non partecipano ai benefici della Fondazione dell'arma (ruolo generale) eretta in Ente morale con decreto Luogotenenziale n. 71 del 12 gennaio 1919.
Art. 3
#Comma 1
Le ritenute che saranno operate sugli assegni dei militari e sottufficiali puniti del ruolo specializzato dei carabinieri Reali, sono devolute a beneficio della fondazione a favore del personale del ruolo predetto, in tendendosi abrogata o modificata ogni disposizione contraria.
Art. 4
#Comma 1
Sono approvati lo statuto organico della fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato costituito di numero undici articoli, ed il relativo regolamento costituito di dieci articoli, visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, in data odierna, dal Ministro dell'interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.