Il primo comma dell'art. 334 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, modificato col R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211, e col R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 612, e' sostituito dai seguenti:
«Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non piu' tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre.
Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ACERBO
Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro n. 459, foglio 22. - MANCINI
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1