Sono approvate le seguenti modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611:
L'art. 33 e' modificato come appresso:
«Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, quando abbiano compiuto un'anzianita' utile di cinque anni, calcolando la durata del servizio effettivamente prestato nel grado undicesimo del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato ed in aumento, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura o la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura, compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.
«Le promozioni a procuratore di terza classe sono conferite secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, agli aggiunti di procura di prima classe, qualunque sia la loro anzianita' di grado.
«Le promozioni a procuratore di seconda classe sono conferite esclusivamente mediante esame di concorso, da espletarsi secondo le norme dettate dal regolamento; all'esame e' ammesso, su domanda, il personale dei gradi inferiori dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice l'esame, abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo medesimo, escluso a tali effetti il servizio di magistratura o la pratica forense, indicati nel primo comma del presente articolo, e che, a giudizio della Commissione del personale, abbia dimostrato capacita', diligenza e buona condotta.
«Le promozioni a procuratore di prima classe sono conferite a scelta tra i procuratori di seconda classe che abbiano compiuto in questo grado almeno tre anni di effettivo servizio.
«Tutte le promozioni nel ruolo di procura della Avvocatura dello Stato sono disposte con decreto del Capo del Governo; quelle per anzianita' congiunta al merito e a scelta sono precedute dal giudizio di promovibilita' dato dalla Commissione del personale».
Nell'art. 19, terzo comma, le parole «aggiunti di procura» sono sostituite dalle parole «procuratori ed aggiunti di procura».
Nell'art. 32, primo comma, alle parole «aggiunti di procura» si fanno seguire le parole «di seconda classe».
Nell'art. 41, secondo comma, alle parola «Agli avvocati dello Stato e agli aggiunti di procura» sono sostituite le parole «Ai funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato».
Nella tabella A) allegata al menzionato testo unico, il numero dei sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (grado 7°) e' ridotto da 63 a 50 e corrispondentemente il numero complessivo degli avvocati dello Stato e' ridotto da 202 a 189; nella tabella stessa il ruolo «Aggiunti di procura (gruppo A)» e' sostituito dal seguente:
Procuratori dell'avvocatura dello Stato
(Gruppo A).
Grado Numero dei posti - -
7° Procuratori di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
8° Procuratori di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
9° Procuratori di 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10° Aggiunti di procura di 1ª classe . . . . . . . . . . . . )
> 32 11° Aggiunti di Procura di 2ª classe . . . . . . . . . . . . )
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58
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La suindicata riduzione di posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe e la copertura dei posti di grado settimo ed ottavo nel ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, saranno gradualmente attuate nei modi indicati nel successivo art. 3.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura della Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612:
L'art. 5 e' modificato come appresso:
«Le funzioni di procura sono di regola esercitate dai procuratori dell'Avvocatura dello Stato.
«L'incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura e' affidato in ogni ufficio ad un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dall'Avvocato generale, su proposta, per le Avvocature distrettuali, dei rispettivi capi».
L'art. 13 e' modificato come appresso:
«L'esame per i posti di aggiunto di procura di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una prova orale, di carattere prevalentemente pratico.
«Le prove scritte vertono una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.
«La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, corporativo e sindacale, finanziario, procedura civile e procedura penale».
L'art. 52 e' soppresso e sostituito dal seguente:
«L'esame per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.
«Le prove scritte consistono:
1° nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile e commerciale;
2° nella redazione di atti della procedura civile e penale;
3° nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e finanziario.
«La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo e finanziario, nonche' procedura civile e procedura penale.
«Il concorso e' indetto con decreto del Capo del Governo, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da tale pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione, che non sara' minore di un mese.
«La Commissione giudicatrice del concorso e' composta, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale o da due vice avvocati dello Stato. Un sostituto avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
«Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli articoli 14, da 17 a 25, 27 e 29.
«Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se i candidati non abbiano conseguito almeno otto punti.
«Per la classificazione dei concorrenti e per la graduatoria degli idonei sono applicabili le disposizioni dell'art. 28, esclusa l'ultimo comma, e dell'art. 30; a parita' di punti e' data la precedenza ai candidati di grado piu' elevato e, a parita' di grado, a quelli che precedono nel ruolo».
All'art. 74 e' aggiunto il comma seguente:
«Al personale dell'Avvocatura della Stato si applicano le disposizioni a favore dei benemeriti della guerra e della causa nazionale che abbrevino l'anzianita' richiesta per le promozioni di grado o per l'ammissione ai relativi esami di concorso».
Nell'art. 3, nel titolo della sezione I, capo IV, e negli articoli 9; 48, primo, secondo e terzo comma; 49, primo e secondo comma; 53 secondo comma; 57, primo comma; 58, primo comma; 63, primo comma; 64, primo e secondo comma; 65, primo comma; 68 e 71, secondo comma, alle parole «aggiunti di procura», sono sostituite le parole «procuratori dell'Avvocatura dello Stato».
Nell'art. 53, primo comma, alle parole «gli avvocati dello Stato del grado inferiore», sono sostituite le parole «gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, in possesso dei gradi stabiliti rispettivamente dagli articoli 28 e 33 del testo unico».
Art. 3
#Comma 1
Nella prima attuazione del presente decreto sono soppressi quattro dei posti dell'attuale organico dei sostituti avvocati dello Stato di seconda classe; per ogni tre posti del grado medesimo che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ne sara' soppresso uno, fino a ridurre a cinquanta il numero dei sostituti avvocati dello Stato di seconda classe.
Nella prima attuazione del presente decreto potranno essere assegnati i posti di nuova istituzione nel grado di procuratore di terza classe e due dei posti di procuratore di seconda classe.
In corrispondenza delle successive soppressioni di posti, nel grado di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, saranno ricoperti altrettanti posti prima nel grado di procuratore di seconda classe, fino a completamento, e poi nel grado di procuratore di prima classe.
Gli aggiunti di procura del grado XI che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto cinque anni di anzianita' valutata ai sensi del primo comma dell'art. 33 del testo unico, saranno promossi al grado X con decorrenza dalla data medesima, in quanto ottengano giudizio di promovibilita' per merito.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 17 settembre 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Solmi - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, foglio 136. - Mancini.