Nei casi in cui, agli effetti della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro regolata dal R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, si debba accertare l'idoneita' di materiali, apparecchi e dispositivi che non rientrino nelle ipotesi previste dalle norme in vigore, il Ministro per le corporazioni, inteso il Comitato tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, stabilira' le norme da applicare.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1933 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 13. - Mancini.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1