REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2248/1929 - Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie. (029U2248)

Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie. (029U2248)

Numero 2248 Anno 1929 GU 22.01.1930 Codice 029U2248

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2248

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il titolo di dottore in scienze agrarie spetta esclusivamente ai laureati dai Regi istituti superiori agrari del Regno, salvo il disposto dell'art. 22.


Art. 2

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Comma 1

Presso ogni locale associazione sindacale dei dottori in scienze agrarie legalmente riconosciuta e' costituito l'albo dei dottori in scienze agrarie esercenti la professione di agronomo. In detto albo sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite nel presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.


Art. 3

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Comma 1

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali le esercitano a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designera' in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Esso decide a maggioranza, e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.


Art. 4

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Comma 1

Per essere iscritto nell'albo e' necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

c) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, salvo le disposizioni dell'art. 21.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi si trovino iscritti debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' in contraddizione con gli interessi della Nazione.


Art. 5

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Comma 1

La domanda per l'iscrizione e' diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; e' redatta in carta da bollo ed e' accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

5° certificato dell'approvazione all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, lettera c), ovvero, nei casi preveduti dagli articoli 21 e 22, il diploma ivi indicato.


Art. 6

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Comma 1

Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un albo; ma e' consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.


Art. 7

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Comma 1

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo, ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

Gli impiegati medesimi, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per cio' che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo puo' costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.


Art. 8

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Comma 1

L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alla cancelleria della Corte d'appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorita' giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia della circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresi' i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonche' di sospensione dall'esercizio della professione.


Art. 9

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Comma 1

Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.


Art. 10

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Comma 1

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, e' pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in altro albo.


Art. 11

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Comma 1

Le pene disciplinari, che il Comitato puo' applicare per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento e' dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.


Art. 12

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Comma 1

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, puo' essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o piu' membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinche' possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.


Art. 13

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Comma 1

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, puo' eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, e' sempre ordinata la cancellazione dall'albo.


Art. 14

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Comma 1

Colui che e' stato cancellato dall'albo puo' a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non puo' essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.

Se la cancellazione e' avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione puo' essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non e' accolta, l'interessato puo' ricorrere in conformita' dell'articolo seguente.


Art. 15

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Comma 1

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonche' ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, e' dato ricorso, tanto all'interessato, quanto al Procuratore del Re, ad una Commissione centrale per i dottori in scienze agrarie, che ha sede presso il Ministero della giustizia.

Nello stesso termine e' concesso altresi' ricorso al Direttorio dell'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie, il quale puo' delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal Procuratore del Re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale della somma di L. 100.

La Commissione e' nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni. Essa e' composta, oltre che del presidente, di otto membri, dei quali quattro sono scelti fra coloro che saranno designati in numero doppio dal Direttorio dell'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie. I detti membri devono essere iscritti nell'albo professionale dei dottori in scienze agrarie; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Per la validita' della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

La Commissione centrale stabilira' con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro le decisioni della Commissione centrale e' ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o eccesso di potere.


Art. 16

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Comma 1

Sono di spettanza della professione dei dottori in scienze agrarie la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie; l'assistenza ai contratti agrari; il progetto, la condotta e la stima dei lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di tenute e imprese agrarie; i giudizi di accertamento di qualita', quantita' e valore delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie anche per gli effetti che hanno su di esse in ogni senso le operazioni della tecnica e delle azioni esteriori; i lavori relativi alla gestione, stima, funzioni peritali ed arbitramentali, relativi a fondi rustici, alle industrie rurali, quali la zootecnica, l'enotecnica, l'oleificio, il caseificio, il zuccherificio e simili, nonche' i lavori e gli incarichi riguardanti, in generale, la coltivazione, il commercio e la utilizzazione delle piante agrarie e dei loro prodotti.


Art. 17

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Comma 1

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione dei dottori in scienze agrarie e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altra professione.

Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 18 a 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari.


Art. 18

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Comma 1

Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai dottori in scienze agrarie, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando ricorra una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;

b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;

c) che non vi siano nelle localita' professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.


Art. 19

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Comma 1

Spetta all'associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di dottore in scienze agrarie e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

L'associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

La stessa associazione tiene distinta la contabilita' relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.


Art. 20

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Comma 1

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto puo', inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non siasi provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facolta' di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.


Art. 21

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Comma 1

Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo tutti coloro che ottennero, presso una delle Scuole indicate nell'art. 1, il diploma di laurea, quando le disposizioni, vigenti al tempo in cui lo conseguirono, davano al diploma suddetto l'effetto di abilitare all'esercizio professionale.


Art. 22

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Art. 23

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Comma 1

Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo professionale dei dottori in scienze agrarie in base alle domande che gli interessati abbiano presentate nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilira', con suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarra' affidata al presidente del tribunale.
Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresi', di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, e' dato ricorso alla Commissione centrale, in conformita' dell'art. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Giuliano -
Acerbo - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 292, foglio 60. - Mancini.