E' istituita in Napoli una scuola professionale che s'intitola: R. scuola d'arti e mestieri «Luigi Vanvitelli» ed e' contemporaneamente soppresso il corso inferiore biennale esistente sinora nella R. scuola «A. Volta», della stessa citta'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La scuola «Luigi Vanvitelli» dipende dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Alle spese del suo mantenimento concorrono:
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio colla somma annua di L. 12,000, diminuendo di altrettanta somma il contributo finora corrisposto alla scuola industriale «A. Volta», che per lo effetto e' portato a L. 28,000;
il comune di Napoli, con la somma annua di L. 6000;
la provincia di Napoli id. id. L. 6000;
la Camera di commercio id. id. L. 2500.
Il comune di Napoli fornisce inoltre gratuitamente i locali, in cui ha sede la scuola, e provvedo alla relativa manutenzione, alla illuminazione, alla fornitura dell'acqua ed al riscaldamento.
Concorrono altresi' al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine ed i contributi eventuali di altri enti e di privati.
Art. 3
#Comma 1
La scuola ha lo scopo di fornire una istruzione generale e tecnica adeguata a coloro che aspirano a diventare operai meccanici e falegnami, ovvero a frequentare le scuole industriali di grado medio.
A tal fine essa impartisce gli insegnamenti di lingua italiana, storia e geografia, aritmetica e geometria, disegno geometrico ed ornamentale, lingua francese, elementi di fisica e chimica, di meccanica e di tecnologia, nonche' pratiche esercitazioni di officina per la lavorazione del legno e dei metalli. Per queste la scuola e' corredata di una officina divisa in due reparti, di meccanica e di falegnameria.
Art. 4
#Comma 1
La scuola comprende tre anni di corso.
Possono essere ammessi al primo anno della scuola coloro che hanno compiuto 12 anni di eta', e conseguito il diploma di maturita' o di licenza elementare, in conformita' del regolamento per gli esami delle scuole medie ed elementari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1904.
Per il passaggio alle classi superiori occorre aver superato l'esame speciale in tutte le materie del corso precedente.
Gli alunni che, avendo ultimato il terzo corso, hanno sostenuto felicemente, oltre gli esami finali delle singole materie, un esame generale, riporteranno il certificato di licenza della scuola.
Non possono essere ammessi alle classi superiori alla 1ª se non gli alunni di altre scuole industriali di pari grado, i quali abbiano superato l'esame di tutte le materie qui insegnate, ovvero subiscano nelle poche mancanti uno speciale esame d'integramento.
Art. 5
#Comma 1
Sovraintendo all'Amministrazione della scuola una Giunta di vigilanza, costituita da un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, uno del comune di Napoli, uno della Provincia ed uno della Camera di commercio, fra i quali il detto Ministero nominera' il presidente. Fa pure parte della Giunta di vigilanza il direttore della scuola, ed avranno diritto ad essere rappresentati nella stessa da un proprio delegato quegli altri enti o privati, che assumano obbligo di contribuire continuativamente al mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore alle L.
2500. I membri rappresentanti il Ministero e gli enti locali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Oltre il presidente, nominato come sopra, sara' eletto dalla Giunta e nel proprio seno un vice presidente ed un segretario. Le adunanze sono valide, quando intervengono almeno tre membri della Giunta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le attribuzioni della Giunta sono quelle indicate nell'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Art. 6
#Comma 1
Il ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio e' stabilito dalla pianta organica annessa al presente decreto, la quale potra' essere modificata con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta.
Art. 7
#Comma 1
La nomina del personale della scuola e le condizioni della sua assunzione in servizio sono regolate dalle norme contenute nel regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Gli insegnanti ordinari, straordinari sono obbligati ad impartire nelle classi normali ed aggiunte sino a 18 ore settimanali di lezione per le materie orali ed a 24 per le materie grafiche ed esercitazioni pratiche, senza ulteriore compenso. I capi officina sono obbligati a prestare servizio per 8 ore al giorno, comprese quelle di insegnamento. Per le ore in piu' oltre l'orario d'obbligo si corrispondera' agli insegnanti e capi officina un compenso che sara' determinato dalla Giunta di vigilanza con 1' approvazione del Ministero.
Art. 8
#Comma 1
Il direttore sovraintende all'andamento didattico e disciplinare della scuola, e per questo corrisponde direttamente col Ministero.
Il direttore coadiuva inoltre il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza, e nell'amministrazione della scuola, provvede all'osservanza dei regolamenti, alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze.
Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per le opportune disposizioni.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutte quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sui provvedimenti adottati.
Art. 9
#Comma 1
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e delibera sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allevi a norma del regolamento.
Art. 10
#Comma 1
Il servizio di cassa della scuola sara' fatto dal Banco di Napoli.
Art. 11
#Comma 1
La Giunta di vigilanza avra' la facolta' di fare storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio.
Non potranno invece essere fatti storni di fondi da un capitolo del bilancio all'altro senza l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Art. 12
#Comma 1
Con un regolamento, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per la ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le norme per la gestione delle officine, per il riparto degli utili di queste, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Art. 13
#Comma 1
Nel caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, si provvedera' alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo cogli enti o privati sussidianti.
Art. 14
#Comma 1
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
Art. 15
#Comma 1
Gli insegnanti titolari dell'attuale corso inferiore della R. scuola «A. Volta» saranno assunti all'ufficio corrispondente alla nuova scuola di arti e mestieri compatibilmente coi posti disponibili nell'annessa pianta organica.
Art. 16
#Comma 1
Fino alla regolare costituzione della Giunta di vigilanza per la nuova scuola di arti e mestieri ne esercitera' le funzioni la Giunta di vigilanza della R. scuola «A. Volta».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insorto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Raineri.
Visto, Il guardasigilli: Fani.