REGIO DECRETO

REGIO DECRETO MMXXII/1886 - Che pone a dipendenza del ministero di agricoltura, industria e commercio, la scuola femminile professionale di arti, Regina Margherita in Napoli, e ne stabilisce le norme direttive. (8602022R)

Che pone a dipendenza del ministero di agricoltura, industria e commercio, la scuola femminile professionale di arti, Regina Margherita in Napoli, e ne stabilisce le norme direttive. (8602022R)

Numero MMXXII Anno 1886 GU 26.02.1886 Codice 8602022R

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-24;2022

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La scuola femminile professionale e di arti «Regina Margherita» instituita in Napoli, col concorso di varii enti, e' posta sotto la dipendenza del ministero di agricoltura, industria e commercio, ed ordinata in conformita' del presente decreto.

L'istruzione vi e' data gratuitamente.


Art. 2

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Comma 1

La scuola e' divisa in due sezioni; la sezione professionale e la sezione d'arti. La sezione professionale ha per iscopo d'impartire alle giovinette gli insegnamenti necessari per tenere la corrispondenza e la contabilita' commerciale; forma delle telegrafiste; completa e perfeziona gli studii elementari pel conseguimento della patente di maestra di lingue estranee.

La sezione d'arti da' una istruzione atta a formare buone operaie, merce' i laboratorii di cucito, sartoria, ricamo in bianco, ed in tappezzeria, pizzi, trine, maglieria a macchina, stireria, fiori, crestaie; merce' lo studio della incisione in legno e del disegno industriale.


Art. 3

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Comma 1

Gl'insegnamenti della sezione, professionale sono dati secondo programmi redatti dal corpo insegnante e approvati dal consiglio direttivo, e dal ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Le alunne della sezione d'arti sono istruite nelle classi elementari, ordinate secondo i programmi municipali. In un corso complementare delle classi elementari, vengono insegnate le prime nozioni di contabilita' e di lingua francese.


Art. 4

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Comma 1

Tutte le alunne sono tenute allo studio del disegno applicato alle arti.


Art. 5

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Comma 1

Le alunne sono ordinarie e straordinarie; le prime sono quelle che seguono tutte lezioni di una classe e uno o piu' laboratorii; le seconde quelle che seguono un insegnamento od un corso speciale, ovvero i soli laboratorii.

L'assistenza ai soli laboratorii non e' consentita se l'alunna non sappia leggere e scrivere.


Art. 6

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Comma 1

La spesa di annuo mantenimento e' stabilita in L. 26,200, alla qual somma gli enti sussidianti contribuiscono nelle seguenti proporzioni:

Ministero di agricoltura e commercio L. 14,200
Provincia . . . . . . . . . . . . . . » 4,000
Comune . . . . . . . . . . . . . . . » 4,000
Camera di commercio . . . . . . . . . » 4,000

Il comune dovra' dare inoltre le maestre per le classi elementari.
I sussidii eventuali e i donativi saranno attribuiti allo sviluppo dei laboratorii.


Art. 7

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Comma 1

L'amministrazione della scuola e' affidata ad un consiglio direttivo, composto di due delegati del ministero del commercio, di un delegato per ciascuno degli altri corpi contribuenti e del direttore.

I delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.


Art. 8

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Comma 1

Al consiglio, cosi' composto, spetta di:

a) proporre la nomina e la revoca del personale insegnante della scuola al ministero del commercio, meno per le maestre elementari che dipendono esclusivamente dal comune;

b) approvare il regolamento interno;

c) preparare i bilanci e i conti consuntivi;

d) compilare annualmente una relazione sull'andamento dell'istituto, della quale verra' trasmessa copia a tutti i corpi morali contribuenti.


Art. 9

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Comma 1

Il Consiglio sceglie nel suo seno il presidente, il quale lo rappresenta; questi dura in ufficio un anno e puo' essere riconfermato.

Il direttore esercita l'ufficio di segretario.

Il Consiglio puo' delegare uno de' suoi componenti a fare le funzioni di tesoriere. In tal caso questi tratta tutto quanto si riferisce all'andamento economico della scuola, e presenta alla fine dell'anno il resoconto coi relativi documenti.


Art. 10

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Comma 1

Il consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando il presidente lo crede opportuno.


Art. 11

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Comma 1

Il regolamento interno di cui all'art. 8, da approvarsi con decreto ministeriale, conterra' le norme per l'ammissione alla scuola e i relativi orari e programmi; indichera' il tempo della apertura e chiusura dei corsi, le modalita' degli esami, gli obblighi degli insegnanti e delle alunne, le attribuzioni del direttore e della direttrice, le norme per la gestione dei laboratorii e tutte le altre disposizioni necessarie per assicurare il regolare funzionamento della scuola.


Art. 12

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Comma 1

Il consiglio si adoprera' a fare una raccolta di collezioni e materiali scolastici che rendono piu' agevoli e pratici i diversi insegnamenti.


Art. 13

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Comma 1

Alla fine dei corsi, saranno rilasciati due specie di attestati, ambedue in nome del ministero di agricoltura e commercio, l'uno per la sezione professionale e l'altro per la sezione d'arti. Gli attestati di passaggio sono rilasciati dal direttore.


Art. 14

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Comma 1

Nel bilancio annuale verra' iscritta una somma da erogarsi in premii alle piu' intelligenti alunne che daranno prova d'aver frequentato i laboratorii con maggiore assiduita' e profitto. Se il consiglio direttivo avra' creduto opportuno di stabilire una tassa pel rilascio degli attestati di esami, il ricavo di essa dovra' essere destinato ad aumentare le dotazioni scolastiche ed i premii.


Art. 15

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Comma 1

Il Governo si riserba la facolta' di fare eseguire ispezioni all'istituto ogni qual volta ne ravvisi l'opportunita', e cio' indipendentemente dalla delegazione normale di un commissario in occasione degli esami annuali.


Art. 16

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Comma 1

Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sara' provveduto coi fondi all'uopo iscritti nei capitoli 33 e 34 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1885 86 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 17 febbraio 1886.

Reg. 147 Atti del Governo a f. 90. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI.

GRIMALDI.