I comuni locali di Pinguente e di Rozzo nel distretto politico di Capodistria, il comune locale di Bigliuno nel distretto politico di Pisino, i comuni locali di Laurana e Moschienizze nel distretto politico di Volosca vengono divisi, e con i Comuni censuari di cui attualmente sono composti e con frazioni degli stessi, nonche' con i Comuni censuari di Grobenico e di Berdo che vengono staccati rispettivamente dai comuni locali di Pisino e Fianona, vengono formati i seguenti nuovi comuni locali:
1. Pinguente con Tuttisanti, Vetta (Verh), Sovignaco Cernizza, Socerga, Valmovrasa, Salise, Rachitovich, Racizze.
2. Slum (con sede a Clenosciacco), con Terstenico Lanischie, Bergodazze, Danne.
3. Draguccio con Grimalda e Tibole.
4. Rozzo con Colmo.
5. Susgnevizza con Grobenico, da staccarsi dal comune locale di Pisino, con Lettai e Gradigne del comune di Bogliuno e con Berdo del comune di Fianona.
6. Bogliuno con Borutto, Dolegnavas, Goregnavas, Lesischina, Semici, Paas, Possert, Brest, Vragna, Montemaggiore (Utzka).
7. Laurana con la frazione a levante del comune censuario di San Francesco o le frazioni a mare dei comuni censuari di Opriz e Tulissevizza (entro i confini dell'attuale circondario di cura).
8. San Rocco-Ligani, costituito dal rimanente dei comuni censuari di San Francesco, Opriz e Tulissevizza.
9. Moschienizze con Ciai, Calaz e Draga.
10. Bersez con Martina.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Viene staccato dal comune locale di Canfanaro il comune censuario di Villa di Rovigno e aggregato al comune locale di Rovigno.
Art. 3
#Comma 1
Il Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, d'accordo con la Giunta provinciale straordinaria dell'Istria, provvedera' alla delimitazione di fatto dei Comuni censuari modificati all'art. 1 e alla separazione dei beni e del patrimonio nonche' dei pesi comuni, come pure alla regolazione degli altri rapporti in dipendenza della seguita modificazione delle circoscrizioni comunali, e prendera' del pari ogni disposizione per il funzionamento dei nuovi Comuni a tutti gli effetti.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1922.
VITTORIO EMANUELE.
BONOMI.
Visto, il guardasigilli: RODINO'.