L'esperimento di abilita' e di cultura professionale, al quale devono essere sottoposti i tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza aspiranti all'avanzamento, consiste:
1° Nell'ispezione completa di uno o due circoli designati dal comandante generale del corpo, e sulla quale ispezione sara' compilata dal candidato una relazione che verra' poi discussa davanti alla Commissione di cui all'art. 8;
2° In un esperimento pratico di comando ed impiego tattico di piu' battaglioni, in cui il candidato dovra' dare prova del suo grado di cultura militare. Discussione sulle disposizioni date sul terreno per dimostrare capacita' a ragionare in forma chiara e corretta su questioni di arte militare, e sul governo degli uomini in tempo di pace ed in tempo di guerra.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'esperimento al quale devono essere sottoposti i capitani della Regia guardia di finanza, aspiranti all'avanzamento ad anzianita', ha luogo presso il Comando generale del corpo, e consiste nelle due prove seguenti:
a) esercitazioni di comando ed impiego tattico del battaglione di fanteria;
b) discussione orale di questioni riflettenti le leggi, i regolamenti e le istruzioni generali e speciali del corpo.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' su ciascun candidato verra' pronunziato a scrutinio segreto facendo seguire, all'eventuale giudizio di idoneo, la qualifica di buono o di ottimo.
Sono dispensati dalle due prove sopra indicate i capitani del corpo che abbiano frequentato con buon esito la Scuola di guerra.
Art. 3
#Comma 1
I capitani della Regia guardia di finanza aspiranti all'avanzamento a scelta, devono essere sottoposti ad un esperimento preliminare e ad uno definitivo.
L'esperimento preliminare verra' sostenuto insieme coi capitani aspiranti all'avanzamento ad anzianita' e le norme, i programmi e le Commissioni sperimentatrici saranno quelli stabiliti per tale avanzamento.
I soli candidati che avranno riportato la qualifica di ottimo o che avranno frequentato con buon esito la Scuola di guerra saranno ammessi all'esperimento definitivo, che constera':
a) di una prova scritta di cultura giuridica ed economica, in cui il candidato dovra' svolgere un tema scelto fra i vari propostigli dalla Commissione sperimentatrice;
b) di una prova scritta di cultura professionale, nella quale il candidato dovra' dimostrare un'estesa conoscenza teorico-pratica del servizio del corpo, svolgendo un tema fra i vari propostigli dalla Commissione sperimentatrice.
Art. 4
#Comma 1
Per ottenere l'avanzamento a scelta al grado di capitano i tenenti, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, devono possedere in grado piu' elevato tutte le qualita' richieste per l'avanzamento ad anzianita' ed avere superato due prove scritte, di cui una di cultura generale e l'altra di cultura professionale, ed un esperimento orale.
Perche' i tenenti possano essere ammessi agli esami di avanzamento a scelta e' condizione assoluta che abbiano il giudizio sommario di ottimo da almeno tre anni e che le autorita' incaricate in via normale della compilazione delle note caratteristiche di ciascun candidato, esprimano preliminarmente parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Art. 5
#Comma 1
Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del grado di maresciallo maggiore e di quello di maresciallo rispettivamente i marescialli capi ed i brigadieri che, oltre ai requisiti stabiliti abbiano nell'ultimo biennio riportato il giudizio sommario non inferiore a buono tre ed il parere favorevole delle autorita' incaricate della compilazione delle note caratteristiche.
Art. 6
#Comma 1
Possono presentarsi all'esperimento per l'ammissione alla scuola allievi sottufficiali i militari di truppa che, oltre ai requisiti stabiliti abbiano nell'ultimo anno di servizio riportato il giudizio sommario non inferiore a buono ed ottengano il parere favorevole delle autorita' incaricate della compilazione delle note caratteristiche.
Possono essere ammessi agli esami di concorso per la scuola allievi ufficiali i sottufficiali che, oltre ai requisiti richiesti, abbiano nell'ultimo biennio riportato il giudizio sommario non inferiore a buono tre ed ottengano il parere favorevole delle autorita' incaricate della compilazione delle note caratteristiche.
Art. 7
#Comma 1
Le norme per l'ammissione, la frequenza, la durata e gli esami finali e di passaggio dei corsi d'istruzione per gli allievi guardie, gli allievi sottufficiali e gli allievi ufficiali sono, al pari dei programmi da svolgersi durante i corsi stessi, stabilite con decreto Ministeriale.
Art. 8
#Comma 1
Per gli avanzamenti da conferirsi mediante esami od esperimenti, le norme ed i programmi degli esami o degli esperimenti sono stabiliti con decreto Ministeriale.
Con decreto Ministeriale e' del pari determinata la composizione della Commissione clic, per ciascun grado, deve esprimere il giudizio sugli esami o sugli esperimenti.
Art. 9
#Comma 1
I requisiti di anzianita' di eta' o di servizio, prescritti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e allievi sottufficiali, dovranno essere posseduti dagli aspiranti all'inizio dei corsi stessi, la cui data sara' di volta in volta determinata dal Comando generale.
L'ordine di classificazione nei quadri di avanzamento dei promuovibili, per esame ai gradi di sottobrigadiere e di sottotenente sara' determinato esclusivamente dalla somma dei punti di merito ottenuti da ciascun candidato nelle prove finali dei rispettivi corsi.
L'ordine di classificazione nei quadri di avanzamento dei promuovibili ai gradi di maresciallo e di maresciallo maggiore sara' dato, invece, dalla somma dei punti di merito ottenuti negli esami con quelli di anzianita' di grado, considerando per un punto ogni anno di anzianita' di grado o la, frazione di anno superiore a sei mesi.
Art. 10
#Comma 1
La promozione al grado di sottobrigadiere si fa sulla base di due quadri di avanzamento, di cui uno per merito di esame e uno per distinti servizi, e mediante una serie di dieci turni, dei quali i primi nove spettano ai riconosciuti idonei per esame al compimento del corso d'istruzione, ed il decimo turno agli appuntati riconosciuti meritevoli della promozione per distinti servizi. In mancanza di promuovibili per questo ultimo turno i posti disponibili saranno devoluti all'avanzamento normale.
Art. 11
#Comma 1
I sottufficiali e gli appuntati retrocessi o rimossi dal grado, non prosciolti dal servizio, possono essere reintegrati su proposta delle Commissioni di avanzamento, dopo un anno almeno di ottima condotta dalla data di retrocessione o rimozione.
Art. 12
#Comma 1
Il riammesso nella Regia guardia di finanza, che durante la precedente permanenza nel corpo copriva un grado, potra' esserne nuovamente investito se all'atto della riammissione esistono vacanze in quel grado; altrimenti attendera' che vi siano posti disponibili.
Se aveva, invece, superato gli esami per l'avanzamento ad un grado potra' essere inscritto subito nel relativo quadro di avanzamento, prendendovi pero' l'ultimo posto, per essere promosso a suo turno.
Art. 13
#Comma 1
Dell'idoneita' all'avanzamento, sia a scelta o sia ad anzianita', dei militari della Regia guardia di finanza giudicano in primo grado le autorita' alle quali spetta in via normale la compilazione delle note caratteristiche dei militari da proporsi.
Gli specchi di proposte compilati dalle autorita' anzidette vengono trasmessi gerarchicamente al Comando generale del corpo, che li sottopone al giudizio di una Commissione superiore composta nel modo seguente:
a) per gli avanzamenti da farsi a titolo di scelta o per merito eccezionale nei vari gradi di ufficiale, del comandante generale e dei generali del corpo compreso quello del Regio esercito a disposizione. La Commissione stessa si intendera' legalmente costituita coll'intervento di almeno quattro dei suoi membri compreso il presidente ed il candidato non sara' dichiarato idoneo ove abbia riportato piu' di un voto contrario;
b) per gli avanzamenti ad anzianita' nei vari gradi di ufficiale, del comandante generale o, in sua vece, del comandante in 2° e di due generali di brigata del corpo o dell'Esercito;
c) per gli avanzamenti nei gradi di sottufficiale e di appuntato, di un colonnello, presidente, e di due tenenti colonnelli o maggiori, membri.
Art. 14
#Comma 1
Le Commissioni superiori d'avanzamento per gli ufficiali sono nominate con decreto Ministeriale; quelle per i sottufficiali e gli appuntati, con ordinanza del comandante generale del corpo.
I limiti di anzianita' fino ai quali si possono estendere le proposte di avanzamento nei vari gradi della Regia guardia di finanza sono annualmente determinati dal comandante generale del corpo.
I quadri di avanzamento sono approvati e resi esecutivi mediante decreto del Ministro per le finanze per gli ufficiali, e mediante ordinanza del comandante generale del corpo per i sottufficiali e la truppa.
Art. 15
#Comma 1
Il presente decreto, col quale restano abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie, entra in vigore dalla sua data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 gennaio 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 243. - Granata.