REGIO DECRETO-LEGGE

Che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e lasciare sulle ferrovie principali e secondarie permanentemente aperti e senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello. (020U1608)

Numero 1608 Anno 1920 GU 22.11.1920 Codice 020U1608

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1920-11-07;1608

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".