L'opera pia Universita' dei vaccinari in Roma e' eretta in corpo morale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' approvato il corrispondente statuto organico, composto di quarantatre articoli, modificandosi come appresso gli articoli 3, 4, 14, 40 e 41:
Art. 3. L'amministrazione e' affidata ad una commissione composta del presidente, del vice presidente e di dieci consiglieri.
Art. 4. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dai dieci consiglieri nel mese di novembre per l'anno successivo.
Art. 14. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente.
Solo quando mancassero ambedue per una delle cause accennate nell'articolo 13, si procedera' all'elezione di un nuovo presidente, anche se non si avverasse la condizione indicata nell'articolo citato.
Art. 40. La somma costituente la dote conferita sara' messa a frutto e pagata, insieme agl'interessi corrispondenti, alla dotata dopo contratto il matrimonio davanti l'ufficiale dello stato civile.
Art. 41. Le disposizioni generali degli articoli precedenti, per quanto cioe' risguardano i requisiti dell'eta' nelle zitelle, le formalita' sul conferimento delle doti, la loro decadenza, si estenderanno alle doti che saranno conferite dall'universita' coi propri fondi come all'articolo 1.
Detto statuto sara' vistato e sottoscritto dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 novembre 1886.
UMBERTO
Registrato alta Corte dei conti Addi' 30 dicembre 1886.
Reg. 154. Atti del Governo a f. 13. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI.
DEPRETIS.