E' istituita in Ancona alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio una Regia scuola inferiore di commercio che prende il nome di Regia scuola pratica di commercio in Ancona.
La scuola prepara i giovani agli impieghi nelle aziende commerciali e li avvia agli studi nelle scuole di grado medio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle spese di mantenimento della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annue L. 3000;
la Camera di commercio di Ancona con annue L. 1200;
il comune di Ancona con annue L. 1500;
la provincia di Ancona con annue L. 1600 negli anni 1908 e 1909 e con L. 2000 negli anni successivi.
La Camera di commercio di Ancona fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed ai servizi di acqua occorrente alla scuola.
Sono pure destinati al mantenimento della scuola di assegni
che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
Art. 3
#Comma 1
La scuola e' diurna ed e' costituita da tre classi normali e da una quarta, classe di perfezionamento.
Nelle tre classi normali saranno impartiti i seguenti insegnamenti:
Italiano - Francese - Aritmetica e calcolo mercantile - Geografia commerciale - Computisteria - Istituzioni commerciali - Merceologia - Diritto commerciale - Calligrafia - Stenografia.
Nella quarta classe di perfezionamento sara' dato piu' largo sviluppo agli insegnamenti di diritto commerciale si completera' il corso di merceologia con esercitazioni pratiche, si faranno esercitazioni di banco modello e di corrispondenza commerciale, in francese in inglese e tedesco.
Con l'autorizzazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola altri insegnamenti.
Art. 4
#Comma 1
Sono ammessi alla scuola i giovani forniti del diploma di maturita' o di licenza elementare.
E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inseriti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.
Agli alunni che hanno compiuto il corso degli studi nelle tre classi normali e superato i relativi esami e' rilasciato un certificato di licenza che e' titolo per l'ammissione nelle RR. scuole medie di commercio.
A coloro che hanno frequentato anche la quarta classe di perfezionamento superati gli esami finali e' rilasciato un diploma professionale che attesta l'idoneita' alle funzioni di impiegato, agente e commesso nelle aziende commerciali.
Art. 5
#Comma 1
L'Amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art.
Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 1000 essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 6
#Comma 1
Il legato del Ministero e' presidente della Giunta di vigilanza.
Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando v'intervenga la meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non inter vengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.
Art. 7
#Comma 1
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;
b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) delibera il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione Ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;
h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio di perfezionamento;
l) adempie a tutto le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
Art. 8
#Comma 1
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.
Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
Art. 9
#Comma 1
Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su preposta della Giunta di vigilanza.
Potranno pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti.
Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.
La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti vacanti nella scuola.
Il direttore e gl'insegnanti, scelti nei modi sopraindicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non puo' avere durata minore di due anni ne' maggiore di cinque. Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualita' e le attitudini necessarie.
La nomina degli straordinari sara' fatta con decreto Ministeriale; la promozione ad ordinario con decreto Reale.
Per gli insegnamenti di carattere complementare il Ministero potra' provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.
Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Art. 10
#Comma 1
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilita', che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa la Giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Gl'insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Art. 11
#Comma 1
Il servizio di Cassa della scuola sara' possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Art. 12
#Comma 1
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.