Alle condizioni stabilite dall'articolo 1° del decreto 18 gennaio 1877 sono sostituite quelle concordate fra i tre comuni con le deliberazioni 7 gennaio 1877, rimanendo in questa parte modificato l'articolo 1° stesso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 1877.
VITTORIO EMANUELE.
G. Nicotera.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1