Alle infermiere professionali competono le seguenti attribuzioni di indole amministrativa organizzativa e disciplinare, nell'ambito del reparto ospedaliero cui sono adibite:
a) esecuzione delle norme e delle disposizioni che regolano l'andamento dei servizi di assistenza del reparto o della sezione affidata all'infermiera, con responsabilita', del proprio servizio e di quello delle persone poste alle dipendenze dell'infermiera;
b) tenuta delle schede cliniche e del libro di guardia riflettente gli infermi;
c) richieste per gli interventi d'urgenza dei sanitari;
d) compilazione e registrazione del movimento ammalati del reparto;
e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli per le richieste dei medicinali, ordinari e di urgenza, da sottoporre alla firma dei sanitari;
f) ricevimento, registrazione e conservazione dei medicinali di uso comune, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti;
g) registrazione sistematica degli ordini ricevuti, compilazione dei rapporti e delle consegne;
h) tenuta e compilazione del registri del reparto;
i) mantenimento della disciplina degli infermi;
l) controllo della pulizia degli ambienti e regolarizzazione della ventilazione, dell'illuminazione e dei riscaldamento delle infermerie e delle camere di degenza dei malati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette proprie all'infermiera professionale, tanto nel campo ospedaliero quanto nell'esercizio privato sono le seguenti:
a) assistenza completa dell'infermo, alle dirette dipendenze del medico;
b) somministrazione dei medicinali ordinati;
c) esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico;
d) sorveglianza e somministrazione delle diete;
e) raccolta, conservazione ed invio dei materiali per le ricerche cliniche destinate ai laboratori del reparto o ai laboratori centrali;
f) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza dell'infermiera - temperatura, polso, respiro, secreti ed escreti - ed annotazione nel libro di guardia delle osservazioni fatte di giorno e di notte;
g) compilazione delle grafiche della temperatura, del polso, del respiro;
h) primi ed elementari esami di laboratorio (reazione, peso specifico, ricerca qualitativa e quantitativa, dell'albumina, ricerca qualitativa dello zucchero nelle urine).
Art. 3
#Comma 1
Dietro ordinazione del medico, l'infermiera professionale puo' eseguire le seguenti manovre o interventi:
a) iniezioni ipodermiche, intramuscolari;
b) ipodermoclisi - sorveglianza di fleboclisi;
c) rettoclisi;
d) frizioni, pennellature, impacchi;
e) coppette, vescicanti, sanguisugio;
f) applicazioni elettriche piu' semplici;
g) medicazioni comuni e bendaggi;
h) clisteri avacuanti, medicamentosi e nutritivi;
i) lavande vaginali;
l) cateterismo nella donna e in caso d'urgenza o dietro prescrizione specifica del medico anche nell'uomo, purche' non siano adoperati istrumenti metallici o comunque rigidi; eventuali lavande ed istillazioni vescicali dietro ordine del sanitario;
m) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico dietro richiesta e sotto la responsabilita' del medico;
n) lavanda gastrica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilita' del medico;
o) intubazione d'urgenza;
p) massaggi e ginnastica medica;
q) tamponamento vaginale d'urgenza. Piccole medicature vaginali prescritte dal medico;
r) tamponamento nasale anteriore d'urgenza;
s) applicazione di lacci emostativi d'urgenza;
t) respirazione artificiale;
u) bagni terapeutici e medicati;
v) prelevamento di secrezioni od escrezioni a scopo diagnostico.
Prelevamento di tamponi orofaringei.
Ogni soccorso d'urgenza dev'essere seguito dalla chiamata del medico.
Art. 4
#Comma 1
L'attivita' degli infermieri generici dev'essere limitata alle seguenti mansioni, per prescrizione del medico e, nell'ambito ospedaliero, sotto la responsabilita' dell'infermiera professionale:
a) assistenza completa dell'infermo alle dirette dipendenze dei sanitari e della professionale preposta al reparto;
b) somministrazione dei medicinali ordinati, sotto la responsabilita' della professionale preposta al reparto;
c) somministrazione delle diete, secondo le istruzioni della infermiera professionale;
d) presa e annotazione semplice (non grafica) della temperatura, del polso e del respiro;
e) raccolta di orine, feci, espettorati, vomito, ecc.;
f) iniezioni ipodermiche, intramuscolari;
g) rettoclisi;
h) frizioni, pennellature, impacchi;
i) coppette, vescicanti, sauguisugio;
l) medicazioni comuni e bendaggi sotto la responsabilita' diretta della professionale;
m) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;
n) applicazione di lacci emostatici d'urgenza;
o) respirazione artificiale;
p) bagni terapeutici e medicati.
Ogni soccorso d'urgenza dev'essere seguito dalla chiamata del medico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 maggio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 80. - Mancini