REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2361/1937 - Modificazioni all'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea. (037U2361)

Modificazioni all'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea. (037U2361)

Numero 2361 Anno 1937 GU 01.02.1938 Codice 037U2361

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-25;2361

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

L'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, con le successive modificazioni per quanto concerne la determinazione dei punti di transito del confine, e' modificato come segue:

« Ogni aeromobile che proviene dall'estero o all'estero e' diretto deve traversare il confine terrestre o il litorale marittimo solo nei punti di passaggio sottoindicati:

« A) Sul confine terrestre:

1° Passaggio del Moncenisio - Rotta obbligatoria: rotabile Moncenisio Susa - Avigliana;

2° Passaggio di Iselle - Rotta obbligatoria: rotabile Iselle - Domodossola - Ornavasso - Gravellona - Toce;

3° Passaggio del Lago Maggiore - Rotta obbligatoria: rotabile Pallanza - Cannobio - Brissago, da Pallanza fino al confine Italo-Svizzero;

4° Passaggio di Chiasso - Rotta obbligatoria: rotabile Chiasso - Como - Fino - Seveso;

5° Passaggio dello Spluga - Rotte obbligatorie:

a) per apparecchi terrestri:

rotabile Spluga - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - Lago di Pusiano; ovvero rotabile Castasegna - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - Lago di Pusiano;

b) per apparecchi idrovolanti:

rotabile Spluga - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - rotabile Bellagio-Como: ovvero: rotabile Castasegna - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - rotabile Bellagio - Como;

6° Passaggio del Brennero - Rotta Obbligatoria: rotabile Brennero-Bressanone - Ponte all'Isarco;

7° Passaggio di Tarvisio - Rotta obbligatoria: rotabile Maglern-Tarvisio-Pontebba - Chiusa Forte - Stazione per la Carnia;

8° Passaggio di Longatico - Rotta obbligatoria: rotabile Longatico-Postumia - Prevald - congiungente Prevald - Divaccia.

« Al disopra di ciascuno degli anzidetti passaggi il volo e' consentito entro il limite massimo di due chilometri da ciascun lato della direttrice per ognuno di essi indicata, e ad una quota relativa rispetto al terreno non inferiore, a metri 2000. La quota puo' essere diminuita ove cio' sia reso necessario dalle condizioni meteorologiche del momento.

« B) Sul litorale marittimo:

« Il litorale marittimo puo' essere attraversato in volo su tutti i punti che non siano compresi entro i limiti di una zona vietata.

« Gli aeromobili provenienti dall'estero, attraversato il confine terrestre o il litorale marittimo devono dirigersi, per la via piu' breve, all'aeroporto doganale di destinazione, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte. Gli aeromobili diretti all'estero devono seguire ugualmente la rotta piu' breve, dall'aeroporto doganale al punto di attraversamento prescelto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 132. - MANCINI.