REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1543/1937 - Regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanita' pubblica. (037U1543)

Regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanita' pubblica. (037U1543)

Numero 1543 Anno 1937 GU 15.09.1937 Codice 037U1543

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'Istituto di sanita' pubblica e' alla diretta dipendenza del Ministro per l'interno.
Comprende, oltre i reparti preveduti dall'art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, anche i seguenti uffici: Segreteria, Economato e cassa, Archivio.


Art. 2

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Comma 1

Il direttore dell'Istituto presiede a tutti i servizi dell'Istituto; vigila il funzionamento dei medesimi, e ne ha la diretta responsabilita' di fronte al Ministro per l'interno.

Da lui dipende gerarchicamente tutto il personale che presta servizio presso l'Istituto.

Se il direttore e' nominato nella persona del capo di uno dei laboratori dell'Istituto, puo' conservare, senza alcun compenso speciale, la direzione del laboratorio cui e' preposto.



Art. 3

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Comma 1

I capi dei laboratori o reparti dirigono tutti i servizi relativi al laboratorio o reparto al quale sono preposti, e sono responsabili, di fronte al direttore dell'Istituto, del regolare andamento dei servizi, nonche' dei risultati delle indagini e degli studi ad essi affidati.



Art. 4

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Comma 1

L'Ufficio di segreteria tiene la corrispondenza dell'Istituto e la matricola del personale.

Un funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno sara' incaricato delle funzioni di economo dell'Istituto di sanita' pubblica, o sara' anche consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni, ecc., in dotazione dell'Istituto. A favore dello stesso funzionario potranno essere disposti accreditamenti per le spese di ufficio e per le spese di funzionamento dell'istituto,

alle quali non si potesse provvedere con mandati diretti.



Art. 5

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Comma 1

I preparatori e quanti altri fanno parte del personale tecnico subalterno addetto all'Istituto attendono a tutti i lavori manuali e meccanici riguardanti il laboratorio o reparto al quale sono assegnati, secondo gli ordini di servizio che da' il capo del laboratorio o reparto.



Art. 6

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Comma 1

I servizi di pulizia e manutenzione degli apparecchi e dei macchinari di custodia e di pulizia degli animali e delle stalle e gli altri servizi, che, per la loro speciale natura, non potessero affidarsi al personale subalterno addetto all'Istituto, potranno essere dati in appalto, secondo le disposizioni della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato.



Art. 7

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Comma 1

Con decreto del Ministro per l'interno, da registrarsi alla Corte dei conti, sara' determinato per quali capitoli di spesa il direttore dell'Istituto puo' ordinare spese ed assumere impegni a carico del bilancio, secondo le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.



Art. 8

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Comma 1

Le ricerche e gli studi preveduti dagli articoli 6 e 11 del testo unico delle leggi sanitarie, hanno luogo, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, su proposta della Direzione dell'Istituto o su richiesta della Direzione generale della sanita' pubblica oppure del Consiglio superiore di sanita'.

Quando le ricerche e gli studi siano richiesti da altra amministrazione dello Stato ovvero da Amministrazioni non statali o da enti o privati, il Ministro per l'interno decide, sentito il direttore dell'Istituto, se ed entro quali limiti tali richieste possano essere accolte.



Art. 9

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Comma 1

Ogni anno il direttore dell'Istituto fa una relazione scritta dei risultati piu' importanti, delle ricerche e degli studi compiuti nell'Istituto.



Art. 10

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Comma 1

Il Ministro per l'interno puo' incaricare funzionari dell'Istituto di eseguire ispezioni per la vigilanza tecnica sui laboratori di igiene comunali e provinciali.



Art. 11

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Comma 1

I corsi di insegnamento preveduti dagli articoli 6 ed 8 del testo unico delle leggi sanitarie hanno per scopo il perfezionamento e la specializzazione del personale addetto ai servizi della sanita' pubblica del Regno.

L'incarico dell'insegnamento e' affidato con decreto del Ministro per l'interno.

I corsi possono essere integrati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, da speciali conferenze o lezioni di professori di Universita' o di altri docenti, anche stranieri, di riconosciuta fama scientifica.

Il Ministro per l'interno puo' delegare al presidente del Consiglio superiore di sanita' l'alta vigilanza sull'indirizzo scientifico e sull'andamento di detti corsi. Nessuna indennita' e' dovuta per tale incarico.



Art. 12

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Comma 1

I programmi di insegnamento sono approvati dal Ministero per l'interno, sentita la speciale Commissione consultiva all'uopo prevista dal testo unico delle leggi sanitarie e della quale fanno parte anche, il direttore dell'Istituto ed il direttore generale della Sanita' pubblica.

La Commissione, nel dare parere sui programmi, si pronuncia anche sul numero delle lezioni da tenersi, per ciascuna materia, sulle ore di esercitazioni pratiche e sulla durata complessiva di ciascun corso di insegnamento.



Art. 13

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Comma 1

Al personale incaricato dell'insegnamento ai sensi dell'articolo 11, e' corrisposto, se trattasi di personale dell'Istituto o della Direzione generale di sanita', un compenso, per ogni ora di insegnamento o per ogni esercitazione, qualunque sia la durata, di L. 20 per i funzionari che rivestono grado sesto o superiore al sesto, e di L. 15 per il personale di grado inferiore al sesto. Tali compensi sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561. Se trattasi invece di altro personale, statale o non, i compensi sono stabiliti, di volta in volta, dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Le spese occorrenti gravano sui fondi destinati, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al funzionamento dell'Istituto.



Art. 14

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Comma 1

Quando alle esigenze di servizio dell'Istituto non si possa provvedere con il personale di ruolo dell'Istituto o, in genere, dell'Amministrazione dell'interno, il Ministro per l'interno ha facolta' di assumere, mediante contratto a termine e con provvedimento di concerto col Ministro per le finanze, il personale occorrente, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio per le spese per il funzionamento dell'Istituto stesso. Detto personale non potra' vantare diritto ad impiego stabile a carico dell'Amministrazione statale e, ove sia adibito per servizi fuori dell'Istituto, gli verranno corrisposte le indennita' stabilite dalle disposizioni in vigore per missioni compiute dal personale estraneo all'Amministrazione della sanita' pubblica.



Art. 15

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Comma 1

Il direttore dell'istituto fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

Interviene anche, in qualita' di relatore e senza diritto a voto, nella Commissione di disciplina.



Art. 16

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Comma 1

Il direttore compila personalmente le note annuali di qualifica per i capi di laboratorio, di reparto e di ufficio e per gli ispettori generali. Rivede e firma dette note per l'altro personale addetto all'Istituto, le quali vengono compilate dai capi dei rispettivi laboratori, reparti e uffici.

Infligge le punizioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio ai sensi dell'art. 56, nn. 1 e 2, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Accorda, compatibilmente con le esigenze di servizio, i normali congedi annuali e fa le proposte al Ministro per la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative.



Art. 17

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Comma 1

Le assunzioni in servizio e le promozioni del personale dell'Istituto sono effettuate secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni, nonche' quelle sul personale della sanita' pubblica e del presente regolamento.



Art. 18

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Comma 1

La Commissione giudicatrice per i concorsi di ammissione e di promozione del personale dell'Istituto e' nominata con decreto del Ministro per l'interno, ed e' composta da un consigliere di Stato, presidente, dal direttore dell'Istituto, da un capo di laboratorio o di reparto o da un ispettore generale e da due docenti di Universita', scelti fra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.



Art. 19

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Comma 1

Per le promozioni al grado 5° e' in facolta' del Ministro per l'interno di far precedere la designazione del Consiglio di amministrazione da uno speciale parere sul merito dei titoli scientifici degli aspiranti.



Art. 20

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Comma 1

Per ragioni di servizio, il direttore puo' temporaneamente distaccare funzionari da un laboratorio o da un reparto o da un ufficio ad un altro.



Art. 21

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Comma 1

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'ltalia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 38. - Mancini.