VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda in data 24 novembre 1932, con la quale il podesta' di Livinallongo, in esenzione della propria deliberazione 12 luglio 1932, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in «Livinallongo del Col di Lana»;
Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Belluno nella seduta del 1° settembre 1932;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonche' le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Livinallongo in provincia di Belluno e' autorizzato a modificare la propria denominazione in «Livinallongo del Col di Lana».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 22. - MANCINI.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1