VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda 26 settembre 1931, con cui il podesta' di Prato in Toscana, in esecuzione della propria deliberazione di uguale data, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in «Prato»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Firenze con la deliberazione in data 15 ottobre 1931;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonche' la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Prato in Toscana, in provincia di Firenze, e' autorizzato a modificare la propria denominazione in «Prato».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1931 - Anno X
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 122. - Mancini.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1