REGIO DECRETO

REGIO DECRETO MMLXVI/1886 - Che instituisce in Spezia una scuola serale e domenicale d'arti e mestieri. (8602066R)

Che instituisce in Spezia una scuola serale e domenicale d'arti e mestieri. (8602066R)

Numero MMLXVI Anno 1886 GU 25.03.1886 Codice 8602066R

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' instituita in Spezia una scuola serale e domenicale d'arti e mestieri.

Scopo della scuola e' l'istruzione preparatoria di coloro, che intendono applicarsi alle arti meccaniche ed ai mestieri del fabbro, del falegname, dell'ebanista, del carpentiere e del muratore.


Art. 2

#

Comma 1

La spesa di mantenimento annuo della scuola e' stabilita in lire 7,000, ed e' sostenuta dal municipio per lire 3,300, 1,500 delle quali rappresentano il valore locativo dei locali e lire 800 l'illuminazione a gaz; dalla provincia per lire 1,400; dalla fratellanza artigiana per lire 300; e dal ministero di agricoltura industria e commercio lire 2000.

La spesa di primo impianto della scuola, da ripartirsi in tre anni ascende a lire 5.000; ad essa concorrono il municipio per lire 2,350; il governo per lire 1,450; la provincia per lire 1000 e la fratellanza artigiana per lire 200.


Art. 3

#

Comma 1

Per l'ammissione regolare alla scuola e' necessario il certificato di esame felicemente subito della terza classe elementare, od un esame di ammissione sulle materie insegnate nella classe stessa.

Non sono ammessi alla scuola gli allievi in eta' inferiore agli 11 anni compiuti.

Possono frequentare la scuola in qualita' di uditori i giovani che abbiano un'eta' superiore agli anni undici.


Art. 4

#

Comma 1

Agli alunni uditori sara' concesso di dare l'esame di promozione, quando il consiglio degli insegnanti li giudichi meritevoli.


Art. 5

#

Comma 1

La scuola fornisce gli insegnamenti seguenti:

Nozioni elementari di geometria, di fisica, di chimica, di meccanica, di tecnologia, del legno, del ferro, e dei materiali da costruzione; di disegno, modellazione e intaglio, con speciale applicazione alle industrie alle quali la scuola e' indirizzata; di lingua italiana, di aritmetica e nozioni elementari d'algebra, di computisteria, di calligrafia e di economia industriale.


Art. 6

#

Comma 1

La scuola e' divisa in sezioni, corrispondenti ai vari ordini d'insegnamenti.


Art. 7

#

Comma 1

Il corso si compie in un quadriennio; pero' il 4° anno e' facoltativo per perfezionamento.

L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina col 30 giugno.
Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali e la domenica in ore diurne.

La durata complessiva di esse non sara' minore di due ore e mezzo nei giorni feriali, e di tre la domenica.


Art. 8

#

Comma 1

Il governo della scuola e' affidato ad un consiglio direttivo composto di quattro membri, dei quali uno e' nominato dal ministero di agricoltura, industria e commercio, uno dalla provincia, uno dal comune ed uno dalla fratellanza artigiana: essi si rinnovano per meta' ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Il consiglio direttivo sceglie nel suo seno il proprio presidente e il segretario, e nomina il direttore, che deve assumere uno o piu' insegnamenti.

Il consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente tutte le volte che il servizio lo esiga.

Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di tre membri compreso il presidente, che in caso di urgenza potra' essere sostituito dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza fra i votanti: in caso di parita' di voti prevarra' quello del presidente.

Il consiglio direttivo formula il regolamento interno, determina il numero e gli stipendi degli insegnanti, li nomina e quando ne e' il caso li sospende e li revoca, il tutto previa approvazione del ministero d'agricoltura, industria e commercio.


Art. 9

#

Comma 1

Spetta al consiglio direttivo:

a) approvare al principio dell'anno i programmi degli insegnamenti, e gli orari formulati dal direttore d'accordo coi docenti;

b) votare nel principio dell'anno scolastico, il bilancio preventivo della scuola e curarne la gestione;

c) redigere e comunicare al ministero di agricoltura, industria e commercio, ed agli altri corpi interessati, e cio' nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo;

d) stabilire i tempi e le modalita' degli esami finali, e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto degli art. 13 e 14.


Art. 10

#

Comma 1

Al direttore spetta di far eseguire le deliberazioni del consiglio, di curare l'osservanza dei programmi, degli orari e dei regolamenti disciplinari, e di provvedere alla conservazione del materiale scolastico e dei locali, con incarico altresi' dell'amministrazione della scuola per la parte economica.


Art. 11

#

Comma 1

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro affidati sotto l'immediata vigilanza del direttore.

Ognuno di essi dovra' assegnare ogni bimestre agli allievi, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sara' scritta in apposito registro presso la direzione, e della quale sara' tenuto conto negli esami.


Art. 12

#

Comma 1

Una volta al mese i professori devono adunarsi sotto la presidenza del direttore per intendersi sullo svolgimento dei programmi d'insegnamento.


Art. 13

#

Comma 1

Nella prima quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali.

Nella prima quindicina di ottobre hanno luogo gli esami stessi per coloro che non avessero potuto presentarsi nel luglio precedente, o che non fossero stati approvati.

Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico.

Gli esami finali o di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza pero' a quelle dell'ultimo anno, e particolarmente su quelle che hanno speciale attinenza all'arte o mestiere a cui il giovane si e' dedicato.


Art. 14

#

Comma 1

Gli esami di promozione verranno dati dai professori delle diverse materie costituiti in commissione.

Per gli esami di licenza la commissione e' costituita dal presidente del consiglio direttivo o da un membro da esso delegato, dal direttore e da tutti gli insegnanti delle materie su cui vertono gli esami.

L'esito dell'esame si indica con punti dall'uno al dieci; al numero sei corrisponde l'idoneita'.


Art. 15

#

Comma 1

Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto, i corsi della scuola d'arti e mestieri.

La nota con profitto corrisponde ai punti 6, 7 e 8, e quella con molto profitto, ai punti 9 e 10.

Sara' inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalita' dei punti disponibili.


Art. 16

#

Comma 1

Alla fine di ciascun anno scolastico, il consiglio direttivo, sulla proposta del direttore, assegna premi in libretti della cassa di risparmio postale, od in oggetti utili per l'esercizio professionale, ai migliori allievi di ciascun anno di corso.

Alla distribuzione dei premi saranno invitate le autorita' locali.
Avra' luogo in questa occasione la esposizione dei lavori, di disegno, di modellazione, di tarsia, d'intaglio, ecc. ecc., eseguiti dagli allievi durante l'anno.


Art. 17

#

Comma 1

E' riservato il diritto al ministero di agricoltura, industria e commercio di far visitare la scuola ogniqualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale, o da altra persona di sua fiducia e di sospendere il sussidio qualora la scuola non dia risultati soddisfacenti.


Art. 18

#

Comma 1

Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sara' provveduto coi fondi all'uopo inscritti ai capitoli 33 e 70 del bilancio del ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio 1885 86 e con quelli che saranno stanziati nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 febbraio 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 11 marzo 1886.

Reg. 148. Atti del Governo a f. 58. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

GRIMALDI.