REGIO DECRETO

REGIO DECRETO DXV/1906 - Che istituisce in Vicoforte una scuola d'arte e mestieri che prendera' nome dal dottor «Giorgio Bonelli». (0600515R)

Che istituisce in Vicoforte una scuola d'arte e mestieri che prendera' nome dal dottor «Giorgio Bonelli». (0600515R)

Numero DXV Anno 1906 GU 21.03.1907 Codice 0600515R

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' istituita in Vicoforte alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, una scuola d'arti e mestieri sotto la denominazione: «R. scuola operaia d'arti e mestieri dottor Giorgio Bonelli».

Essa ha lo scopo d'impartire l'istruzione tecnica e artistica agli operai, mediante insegnamenti elementari di scienza e d'arte applicati alle industrie locali.


Art. 2

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Comma 1

Alle spese annue di mantenimento della scuola concorrono mediante contributi fissi:

a) il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 800;

b) il comune di Vicoforte con L. 850;

c) la Camera di commercio di Cuneo con L. 100;

d) la sezione agraria di Vicoforte con L. 100;

e) la nuova Societa' agricolo-operaia con L. 100;

f) la Cassa rurale di Vicoforte con L. 50.

I contributi sopra saranno proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti sopra nominati, nella misura che in avvenire si rendera' necessaria per la esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 16 del presente R. decreto, sempre che il bilancio della scuola non possa sostenere la maggiore spesa.

I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sara' necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 22 ed agli impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta e fino a tanto che tali obblighi ed impegni non sieno stati soddisfatti.

Il comune di Vicoforte assume a proprio carico quelle somme di contributo che ciascuno degli enti indicati alle lettere c), d), e) ed f) credesse in qualunque tempo di non piu' concedere alla scuola, come pure gli altri oneri derivanti dal presente articolo, che gli enti medesimi non intendessero di sostenere.


Art. 3

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Comma 1

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.


Art. 4

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Comma 1

La scuola e' serale e domenicale.

L'anno scolastico comincia col 1° novembre e termina alla fine di febbraio. Nella prima quindicina di marzo hanno luogo gli esami di promozione e di licenza.


Art. 5

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Comma 1

La scuola ha un'unica sezione con un corso preparatorio di un anno e un corso normale della durata di due anni.

Nella scuola s'impartiscono i seguenti insegnamenti;

a) lingua italiana, storia e geografia, nozioni d'igiene;

b) aritmetica, geometria e contabilita';

c) elementi di fisica, di chimica, di scienze naturali e di agraria;

d) disegno geometrico, ornamentale e costruttivo, elementi di meccanica, tecnologia costruttiva, elementi di economia industriale;

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, altri corsi ed altre sezioni, come pure officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.


Art. 6

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Comma 1

Per essere ammessi alla scuola i giovani devono aver compiuto 10 anni di eta' ed aver superato l'esame di maturita', o di licenza elementare, oppure devono dar prova di possedere un grado d'istruzione sufficiente, a giudizio del collegio degli insegnanti, per seguire con profitto gli insegnamenti della scuola.

E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.

Per passare da una classe alla successiva e' necessario aver superato l'esame di promozione.


Art. 7

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Comma 1

All'allievo che abbia compiuto il corso della scuola e superato l'esame finale vien rilasciato un certificato di licenza, nelle forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 21.


Art. 8

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Comma 1

L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di uno del municipio di Vicoforte, e di uno per ciascuno degli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore a L. 100, fino a quando concorreranno nelle spese in tale misura.

Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.


Art. 9

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Comma 1

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.

Queste dovranno essere trascritte in apposito registro, insieme ai processi verbali di ogni adunanza della Giunta.


Art. 10

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Comma 1

La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisosogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.


Art. 11

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Comma 1

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione Ministeriale.

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati - senza preventiva approvazione Ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.


Art. 12

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Comma 1

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.


Art. 13

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Comma 1

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.


Art. 14

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Comma 1

Il direttore, gli insegnanti e i capi di laboratorio sono nominati in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro ovvero in proposta della Giunta di vigilanza. Il direttore puo' pero' essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.

Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di laboratorio sono nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi sono promossi titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastica, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potra' provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.

La nomina dei reggenti, degli incaricati e dei capi di laboratorio, e' fatta con decreto Ministeriale, la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.

Il personale amministrativo e di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.


Art. 15

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Comma 1

E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante dei capi di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di egual grado ed i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.

Perche' i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.


Art. 16

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Comma 1

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarita', come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni.


Art. 17

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Comma 1

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.


Art. 18

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Comma 1

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'Amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilita', che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori, alla osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale dei laboratori in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.


Art. 19

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Comma 1

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore e da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 21.

Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi e per la trattazione di quegli altri oggetti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.


Art. 20

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Comma 1

Il servizio di cassa della scuola sara' fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.


Art. 21

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Comma 1

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione dei laboratori, per il riparto degli utili relativi, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.


Art. 22

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Comma 1

In caso di scioglimento della scuola, da farai con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sara' corrisposto per la durata di due anni un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.


Art. 23

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Comma 1

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvedera' alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico di indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.


Art. 24

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Comma 1

Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.