REGIO DECRETO

REGIO DECRETO DXCVIII/1907 - Che istituisce in Salerno una R. scuola media di commercio. (0700598R)

Che istituisce in Salerno una R. scuola media di commercio. (0700598R)

Numero DXCVIII Anno 1907 GU 29.04.1908 Codice 0700598R

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' istituita in Salerno una R. scuola media di commercio.

La scuola ha lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio ed alle professioni ad esso attinenti e di prepararli agli studi superiori.


Art. 2

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Comma 1

La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al mantenimento di essa concorrono:

il Ministero con annue L. 15,000;

la provincia di Salerno con annue L. 12,000;

oltre gli oneri stabiliti dalla legge 30 giugno 1907, n. 414, pei locali, fornitura d'acqua, riscaldamento, illuminazione e manutenzione dell'edificio ove avra' sede la scuola;

il comune di Salerno con annue L. 3000;

la Camera di commercio di Salerno con annue L. 1000;

la Cassa di risparmio di Salerno con L. 700, sugli utili eventuali del suo esercizio.

I contributi predetti continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.


Art. 3

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Comma 1

La scuola e' diurna: il corso di essa si compie in quattro anni e comprende gl'insegnamenti e le esercitazioni che seguono:

Italiano - Storia civile e commerciale - Geografia commerciale - Istituzioni commerciali - Nozioni di economia generale, commerciale e industriale.

Diritto civile e commerciale - Legislazione commerciale ed industriale - Usi commerciali - Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi - Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli.

Elementi di scienze naturali come introduzione allo studio della merceologia - Chimica e merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi.

Matematica elementare - Esercitazioni di calcolo abbreviato e mentale - Uso delle macchine da calcolo.

Computisteria e ragioneria.

Calcolo mercantile e finanziario - Contabilita' - Banco modello:
Funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie, di aziende di esportazione, d'importazione e d'imprese di trasporti.

Lingue estere: francese, inglese, tedesco - Calligrafia, stenografia, dattilografia.

L'insegnamento delle lingue estere e' obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue, inglese o tedesca.

L'alunno puo' seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, quando gli orari lo consentano.

Agli insegnamenti indicati nel presente articolo, altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro.


Art. 4

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Comma 1

Alla scuola sono annessi un Museo merceologico, un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci ed una raccolta delle migliori forme d'imballaggio, come pure una pubblica Mostra permanente dei prodotti delle scuole industriali e d'arte applicata.

La scuola ha inoltre una biblioteca, di cui una sezione e' specialmente destinata agli allievi.

L'istruzione pratica degli alunni sara' completata con visite ad opifici industriali e ad aziende commerciali.


Art. 5

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Comma 1

Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola e' richiesta la licenza dai ginnasi o dalle scuole tecniche e dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.

Saranno pure ammessi i licenziati dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quelle sopraindicate ed i licenziati da scuole estere che, a giudizio del Consiglio dei professori della scuola, siano ritenuti equivalenti a quelle italiane di cui sopra.

Ai corsi successivi sono iscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'alunno, che per due anni consecutivi e' riprovato negli esami di promozione alla classe superiore non potra' piu' frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.


Art. 6

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Comma 1

Gli alunni della R. scuola conseguono, dopo aver superato gli esami di promozione dalla seconda alla terza classe, un certificato che conferisce il titolo di computista commerciale ed abilita alle funzioni di contabile, rappresentante, agente e commesso nelle aziende commerciali.

Agli allievi, che abbiano superato dopo il quarto anno l'esame di licenza, e' rilasciato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale.

Tale diploma attesta l'idoneita' all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esse attinenti; e' titolo di ammissione senza esami ai corsi delle RR. scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso a posti di delegato commerciale di seconda classe, come pure ai concorsi per gli assegni e le Borse di pratica commerciale all'estero; ed e' parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza di scuole di egual grado.


Art. 7

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Comma 1

L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato del Ministero, di un delegato di ciascuno degli altri enti indicati all'art. 2 del presente decreto.

Il direttore della scuola fa parte di diritto della Giunta.

Nel caso, in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 1000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta, fino a quando concorrano nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.


Art. 8

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Comma 1

Il presidente della Giunta e' scelto dal ministro fra i componenti della Giunta stessa; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza.

Egli riferisce, periodicamente, al Ministero, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.


Art. 9

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Comma 1

La Giunta di vigilanza si aduna, di regola, una volta al mese, durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna, inoltre, tutte le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga la meta' piu' uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che, senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze di essa per tre volte consecutive.


Art. 10

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Comma 1

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto conto sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati, senza preventiva approvazione Ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla conservazione del materiale scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministeri, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni stabilite dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.


Art. 11

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Comma 1

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.


Art. 12

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Comma 1

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'Istituto e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di breve assenza.
Noi oasi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della Scuola e sui provvedimenti adottati.


Art. 13

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Comma 1

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica, approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.


Art. 14

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Comma 1

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero.

Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.

Si potra' anche su proposta della Giunta provvedere alla nomina del direttore e degli insegnanti in base ai risultati dei concorsi banditi per gli stessi uffici in altre scuole commerciali di grado medio e superiore purche' non sia trascorso un triennio dalla data dei concorsi.

Gli insegnanti scelti in seguito a concorso sono nominati in via di esperimento, col grado di reggenti.

La reggenza non puo' avere durata minore di due anni, ne' maggiore di tre.

Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere nominati titolari, se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono le qualita' e le attitudini necessarie.

Per le vacanze, che si verificassero in corso di anno scolastico, il ministro provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potra' derogare dalla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo e' pure nominato dal ministro, sopra proposta della Giunta di vigilanza.

La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo e' fatta con decreto Ministeriale la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.

Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta.


Art. 15

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Comma 1

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarita', come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni.


Art. 16

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Comma 1

E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola ad un'altra R. scuola media di commercio e viceversa.

Perche' possa farsi luogo a tali trasferimenti occorre che i funzionari interessati ne facciano domanda e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole.

I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.

In caso di simili passaggi sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti.


Art. 17

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Comma 1

Il direttore e i professori, che hanno il grado di titolari, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, con una quota annuale, che sara' determinata dal regolamento il quale stabilira' altresi' le ritenute a carico del personale.


Art. 18

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Comma 1

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.


Art. 19

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Comma 1

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidate.

Il Collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, delibera sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento.

Il Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre, di regola, una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Il regolamento stabilira' i casi in cui le proposte del Collego dei professori dovranno essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.


Art. 20

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Comma 1

Il servizio di Cassa della scuola sara' fatto da un Istituto locale di credito.

A questo Istituto saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.


Art. 21

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Comma 1

Con un regolamento, da approvarsi dal Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.


Art. 22

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Comma 1

In caso di trasformazione dell'indole o del grado della scuola da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere favorevoli degli enti interessati, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto, se contera' meno di dieci anni. Tale assegno passera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.