REGIO DECRETO

REGIO DECRETO DLII/1907 - Col quale la R. scuola media di commercio di Napoli prende nome di «R. scuola media di studi commerciali ed attuariali e se ne approva l'annesso statuto (0700552R)

Col quale la R. scuola media di commercio di Napoli prende nome di «R. scuola media di studi commerciali ed attuariali e se ne approva l'annesso statuto (0700552R)

Numero DLII Anno 1907 GU 27.01.1908 Codice 0700552R

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La R. scuola media di commercio, istituita in Napoli con R decreto 15 giugno 1905, n. CCXIII (parte supplementare), prende il nome di «R. scuola media di studi commerciali ed attuariali». Essa ha per iscopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni ad esso attinenti, alle funzioni di attuario, ed agli uffici amministrativi di qualsiasi impresa di carattere economico.


Art. 2

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Comma 1

Alla spesa di mantenimento della scuola vien provveduto coi contributi del Ministero di agricoltura, industria e commercio in annue L. 23,000; della Camera di commercio di Napoli in annue L. 18,000; del Comune di Napoli in annue L. 8000; della provincia di Napoli in annue L. 8000. Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.


Art. 3

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Comma 1

La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Una Giunta di vigilanza, composta di due delegati del Ministero, di due delegati della Camera di commercio, di un delegato dell'Amministrazione provinciale, di un delegato del Comune e del direttore della scuola sorveglia l'andamento amministrativo di essa, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Il presidente della Giunta e' nominato dal ministro fra i componenti della Giunta medesima.

Il vice presidente sara' eletto dalla Giunta fra i due delegati della Camera di commercio.

I membri della Giunta durano in carica due anni, e possono essere rieletti.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 3000, avranno diritto ad essere rappresentati nella Giunta di vigilanza da un proprio delegato, sino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.


Art. 4

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Comma 1

La scuola ha due sezioni: la commerciale e l'attuariale. I corsi di ciascuna sezione si compiono in quattro anni.


Art. 5

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Comma 1

Le due sezioni hanno comuni gl'insegnamenti e le esercitazioni seguenti:


Italiano - Diritti e doveri -


Nozioni di storia economica d'Italia - Geografia commerciale -


Istituzioni commerciali Nozioni di economia politica -


Elementi di diritto civile e di diritto commerciale -


Computisteria e ragioneria -


Banco modello; funzionamento pratico di aziende mercantili, bancarie, di credito e di previdenza -


Lingue estere: francese, tedesca, inglese e spagnuola -


Calligrafia, stenografia e dattilografia.

Nella sezione commerciale l'insegnamento delle lingue estere e' obbligatorio per il francese, l'inglese ed il tedesco; nella sezione atturiale per il francese e per una delle altre due lingue inglese e tedesca.

Il corso di lingua spagnuola e' facoltativo.

Saranno inoltre tenute nella scuola conferenze sulla morale nell'acquisto della ricchezza o Sulla igiene applicata al commercio.


Art. 6

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Comma 1

Il corso della sezione commerciale comprende inoltre i seguenti insegnamenti ed esercitazioni:


Matematica -


Merceologia (analisi e saggi delle merci) - adulte azioni e sofisticazioni - studio degli imballaggi - 3.
Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione (esercitazioni pratiche sull'uso delle tariffe doganali e sul calcolo dei dazi) - 4 Trasporti e legislazione relativa - servizi marittimi sovvenzionati (esercitazioni pratiche sull'uso delle tariffe ferroviarie e sul calcolo dei noli) 5. Legislazione commerciale ed industriale - usi mercantili con particolare riguardo al commercio marittimo.


Art. 7

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Comma 1

Nella sezione attuariale, oltre gl'insegnamenti e le esercitazioni comuni alle due sezioni, vengono impartiti i seguenti insegnamenti:


Matematica pura -


Calcolo delle probabilita' - 3.
Matematica finanziaria - 4. Matematica atturiale 5. Nozioni di diritto amministrativo di statistica e di scienza delle finanze - 6.
Legislazione sociale - 7. Legislazione degli istituti di credito e previdenza - 8. Storia degli Istituti di credito e di previdenza.


Art. 8

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Comma 1

Alla scuola sono annessi un museo merceologico ed un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci.

La scuola ha inoltre una biblioteca, di cui una sezione e' specialmente destinata agli allievi.

L'Istruzione pratica degli alunni sara' completata con visite ad importanti case commerciali ed opifici industriali nazionali ed esteri.

Alla dipendenza della scuola potra' funzionare un'azienda commerciale di rappresentanze. Le norme per la stessa saranno stabilite con decreto Ministeriale su proposta della Giunta di vigilanza.


Art. 9

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Comma 1

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilisce la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso e ne determina i programmi e gli orari, sentito il Collegio dei professori.

Agli insegnamenti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente statuto altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro, sentita la Giunta di vigilanza e sentiti gli enti contribuenti ogni qualvolta l'aggiunta implichi una maggiore spesa. E potra' altresi' essere istituito un corso serale per i commessi di negozio.


Art. 10

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Comma 1

Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola e' richieste la licenza dai ginnasi, dalle scuole tecniche o dalle scuole inferiori di commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.

Saranno pure ammessi i licenziati dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quello sopraindicato, ed i licenziati di scuole estere, che, a giudizio del Collegio dei professori, siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra.

Ai corsi successivi sono iscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola ovvero in altra Regia scuola media commerciale sempre quando pero' intendano iscriversi alla sezione commerciale.

Potranno essere ammessi al terzo anno della sezione attuariale coloro che hanno conseguito il diploma di licenza dalla sezione di ragioneria o da quella fisico-matematica dell'Istituto tecnico e coloro che hanno compiuto il primo biennio in una R. scuola media di commercio. Cosi gli uni che gli altri dovranno sostenere un esame d'integramento sulle materie non comprese nei corsi da cui provengono.

L'alunno che per due anni consecutivi, sia riprovato negli esami di promozione alla classe superiore non potra' piu' frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.


Art. 11

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Comma 1

Agli allievi della sezione commerciale i quali abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza, e' rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale. A quelli della sezione attuariale, viene conferito, dopo gli esami di licenza, diploma di ragioniere attuario.

Tali diplomi, oltre ad attestare della idoneita' all'esercizio del commercio, e delle funzioni di attuario, sono titoli di ammissione senza esami ai corsi delle RR. scuole superiori di commercio del Regno; agli esami di concorso, ai posti di addetto commerciale e di seconda classe presso i consolati italiani; ed agli esami di concorso agli assegni ed alle Borse di pratica commerciale all'estero. Sono parificati, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuola di egual grado.


Art. 12

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Comma 1

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo che verra' trasmesso per la approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il cennato conto, dopo l'approvazione Ministeriale, sara' a cura della Giunta comunicato agli altri enti contribuenti;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal ministro. Senza preventiva approvazione Ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari devo trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

j) delega uno dei suoi membri ad essistere agli esami della scuola;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente statuto, ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.


Art. 13

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Comma 1

La Giunta di vigilanza si aduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente sempre quando il presidente lo creda, o dietro domanda di due o piu' dei componenti la Giunta.

Le adunanze sono valide quando intervenga alle stesse la meta' piu' uno dei componenti la Giunta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non assistano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza e' dichiarata dal ministro. Il presidente della Giunta ne da' comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.


Art. 14

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Comma 1

La direzione didattica e disciplinare della scuola e' affidata a un direttore sotto la dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza, e nell'Amministrazione della scuola; e invigila sotto la sua responsabilita' che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' dalle disposizioni del regolamento. Cura l'andamento didattico e disciplinare della scuola, e la esecuzione delle disposizioni regolamentari; e provvede alla supplenza degli insegnanti in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre da' comunicazioni alla Giunta di vigilanza, a ogni adunanza di essa, dell'andamento della scuola e dei provvedimenti adottati.


Art. 15

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Comma 1

Il direttore sara' coadiuvato, per quanto riguarda l'andamento didattico e disciplinare della scuola, dal vice direttore e dal collegio dei professori. Su proposta del direttore il Ministero ogni anno conferisce ad uno dei professori le funzioni di vice direttore.


Art. 16

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Comma 1

Tutti i professori ordinari, straordinari ed incaricati, fanno parte del collegio dei professori, che e' presieduto dal direttore, ed in sua assenza dal vice direttore.

Il collegio dei professori propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e delibera sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli alunni, a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e sul coordinamento dei programmi d'insegnamento, e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore o dalla Giunta di vigilanza sottoposti al suo esame.

Spetta al direttore di dare esecuzione alle deliberazioni del collegio dei professori.

Il regolamento stabilira' i casi in cui le deliberazioni del collegio dei professori dovranno essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.


Art. 17

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Comma 1

Il direttore ed il personale insegnante ed amministrativo sono nominati in seguito a pubblico concorso.

La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Su proposta della Giunta si potra' anche provvedere alla scelta del personale in base ai risultati di concorsi banditi per gli stessi insegnamenti in altri Istituti di grado non inferiore purche' non sia trascorso un triennio dalla data del concorso.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvede alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, e che verranno designati nel regolamento, si potra' derogare alla regola del concorso, e provvedere con incarichi annuali.

Il personale di servizio e' nominato dal ministro, su proposta della Giunta di vigilanza.

I professori ordinari e straordinari sono nominati con decreto reale: i professori reggenti, gli incaricati ed il personale amministrativo sono nominati con decreto Ministeriale.

La direzione della scuola potra' essere affilata con decreto Ministeriale ad uno dei professori titolari della scuola stessa.


Art. 18

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Comma 1

Il personale insegnante ed amministrativo della scuola che non goda gia' di una pensione di riposo e che non abbia altro ufficio che dia diritto a pensione sara' ammesso a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali o commerciali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale inserviente sara' assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per le invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.


Art. 19

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Comma 1

La scuola contribuira' al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sara' determinata da apposito regolamento, il quale stabilira' altresi' le ritenute a carico del personale.


Art. 20

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Comma 1

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno. Il servizio di cassa della scuola e' fatto dal Banco di Napoli.


Art. 21

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Comma 1

Un regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale stabilira' le norme per l'esecuzione del presente statuto e le disposizioni tutte riguardanti l'ordinamento ed il funzionamento della scuola.


Art. 22

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Comma 1

Per il personale di segreteria attualmente in carica, il Ministero ha facolta' di derogare, su proposta della Giunta di vigilanza, alle norme dell'art. 17 del presente statuto.


Art. 23

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Comma 1

Il R. decreto in data 15 giugno 1905, n. CCXIII, e' abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.