UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta, del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,
Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Como, di Camerlata e di Monte Olimpino, in data 20 dicembre 1883, 16 febbraio e 28 marzo 1884;
Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Como, in data 9 ottobre 1884;
Veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato A;
Veduta la legge 30 giugno 1880, n. 5516,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.
A partire dal 15 dicembre 1884, i comuni di Camerlata e Monte Olimpino seno soppressi, e i loro territorii aggregati alla citta' di Como.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I territorii dei soppressi comuni costituiranno due frazioni distinte, con diritto di tenere separati i rispettivi patrimonii ai termini degli articoli 13 e 14 della legge comunale e provinciale.
Art. 3
#Comma 1
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Como a cui si procedera' appena la nuova lista elettorale sara' stata debitamente riformata, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei tre comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi pero' dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1884.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, Il Guardasigilli: Pessina.