Agli effetti della concessione della medaglia militare al merito di lungo comando, istituita per gli ufficiali del Regio esercito con il R. decreto 13 maggio 1935-XIII, n. 908, ed estesa ai sottufficiali del Regio esercito con il R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1919, e' valutabile il tempo durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale (anche con grado della Milizia, purche' non inferiore, rispettivamente, a quello di ufficiale e di sottufficiale) abbia tenuto il comando di un reparto di camicie nere appartenente ad unita' della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale costituite a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 371, foglio 17. - Mancini.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1