REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 463/1938 - Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Re...

Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (038U0463)

Numero 463 Anno 1938 GU 12.05.1938 Codice 038U0463

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli esami prescritti dall'art. 168 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, consistono nelle prove stabilite nell'allegato 1 al presente decreto. Tali prove debbono svolgersi sulla base del programma e con le modalita' stabilite nell'allegato stesso.


Art. 2

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Comma 1

Il corso valutativo, prescritto dall'art. 49 della citata legge, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore dell'arma dei carabinieri reali si svolge con le norme stabilite nell'allegato n. 2 al presente decreto.

Il corso e' svolto da una commissione cosi' costituita:

un generale di brigata dei carabinieri reali, presidente;

il comandante della scuola centrale carabinieri reali, Membro;

un colonnello del corpo di S. M. o un colonnello delle varie armi che abbia appartenuto al corpo di S. M. col grado di tenente colonnello, membro;

l'ufficiale superiore direttore degli studi presso la scuola Centrale carabinieri reali, membro;

i professori civili insegnanti titolari della scuola centrale carabinieri reali, membri consultivi senza diritto a voto;

un ufficiale superiore dei carabinieri reali, segretario senza diritto a voto.

Il candidato chiamato a partecipare al corso, che intenda non proseguire il corso stesso, deve rilasciare dichiarazione scritta al presidente della commissione.

Il presidente della commissione partecipa allo svolgimento del corso nel modo che ritiene piu' opportuno allo scopo di procurarsi elementi di giudizio sui candidati.

Il presidente ha la direzione del corso e la facolta' di emanare tutte le altre norme particolari di svolgimento che riterra' necessarie a completamento di quelle stabilite nello allegato n. 2 suddetto.

Al termine del corso o di ciascuno dei turni previsti dal successivo art. 10, la commissione, in seduta plenaria, esprime il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' di ciascun candidato all'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore del carabinieri reali con le seguenti modalita'.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovra' essere giudicato esclusivamente in base ai risultati conseguiti durante il corso. Terminata la discussione il presidente e ciascun membro della commissione (esclusi coloro che non hanno diritto a voto) votano, con scheda segreta ma firmata per la «idoneita'» o la a non «idoneita'» di ciascun candidato.

Nella votazione su un determinato candidato non interviene quel componente della commissione (escluso il presidente) che, durante il corso, non abbia avuto alla sua dipendenza per almeno una volta il candidato stesso. Di tale mancato intervento deve essere fatto cenno nel verbale della riunione.

E dichiarato «idoneo» il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli riferiti al numero dei componenti la commissione che hanno espresso il voto; le eventuali frazioni sono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una meta'.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si e' proceduto alle votazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale deve essere indicato, per ciascun candidato, l'esito della votazione per l'idoneita' o per la non idoneita'.

Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Gabinetto) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo giudizio di idoneita' o di non idoneita': a detto elenco e' unito il verbale di cui al comma precedente.


Art. 3

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Comma 1

Il corso valutativo prescritto dagli articoli 49 e 155 della citata legge per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria al grado di maggiore dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si svolge con le norme stabilite nell'allegato n. 3 al presente decreto.

Il corso e' svolto da una commissione cosi costituita:

comandante delle scuole centrali militari, presidente;

comandanti di ciascuna scuola centrale, membri;

ufficiali addetti all'insegnamento presso ciascuna scuola centrale, membri;

un ufficiale superiore scelto dal presidente fra gli ufficiali non insegnanti in servizio presso le scuole centrali militari, segretario senza diritto a voto.

Il candidato, chiamato a partecipare al corso, che intende di non partecipare al corso stesso, deve rilasciare dichiarazione scritta al presidente della commissione.

Il presidente della commissione partecipa allo svolgimento del corso nel modo che ritiene piu' opportuno allo scopo di procurarsi elementi di giudizio sui candidati.

Il presidente ha la direzione del corso e la facolta' di emanare tutte le altre norme particolari di svolgimento che terra' necessarie a complemento di quelle contenute nell'allegato n. 3 al presente decreto.

Al termine del corso, od al termine di ciascuno dei turni previsti dal successivo art. 10, la commissione, in seduta plenaria, esprime il giudizio sulla «idoneita'» o «non idoneita'» di ciascun candidato all'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore con le seguenti modalita'.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovra' essere giudicato esclusivamente in base ai risultati conseguiti durante il corso.

Terminata; la discussione, iI presidente e ciascun membro della commissione votano, con scheda segreta ma firmata, per la «idoneita'» o la «non idoneita'» di ciascun candidato all'avanzamento a scelta ordinaria.

Per i candidati che sono stati designati per l'avanzamento anticipato e che siano riconosciuti idonei per l'avanzamento a scelta ordinaria si procede ad una seconda votazione per accertare se il candidato stesso e' idoneo all'avanzamento anticipato.

Nella votazione su un determinato candidato non interviene quel componente della commissione (escluso il presidente) che, durante il corso, non abbia avuto alla sua dipendenza per almeno una volta il candidato stesso. Di tale mancato intervento deve essere fatto cenno nel verbale della riunione.

In ciascuna votazione e' dichiarato idoneo il candidato che abbia riportato, almeno due terzi di voti favorevoli riferiti al numero dei componenti la commissione che hanno espresso il voto; le eventuali frazioni sono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una meta'.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si e' proceduto alle votazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale deve essere indicato, per ciascun candidato, l'esito della votazione per la idoneita' o per la non idoneita'.

Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Gabinetto) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo giudizio di idoneita' o di non idoneita': a detto elenco e' unito il verbale di cui al comma precedente.


Art. 4

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Comma 1

Gli esami od esperimenti prescritti dagli articoli 50 e 63 bis della citata legge, per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di maggiore medico, chimico farmacista, commissario, di sussistenza, di amministrazione, veterinario o del ruolo di comando del corpo automobilistico consistono nelle prove stabilite negli allegati 4 a 10 al presente decreto.

Tali prove debbono svolgersi sulla base dei programmi e con lo modalita' stabilite negli allegati stessi.


Art. 5

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Comma 1

I titoli che, a senso degli articoli 37, 78, 81 e 181 della citata legge, debbono essere valutati per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di maggiore generale medico, di maggiore e di maggiore generale dei servizi tecnici, di maggiore per i capitani laureati in chimica che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile sono quelli elencati negli allegati 11 a 15 al presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Gli esami prescritti dagli articoli 59, 63 bis, 84, 93 bis, 97 della citata legge, per l'avanzamento a scelta speciale dei tenenti, dei capitani e dei maggiori di cui agli articoli stessi, consistono nelle prove stabilite negli allegati 16 a 47 al presente decreto.

Tali prove debbono svolgersi con le modalita' e sulla base dei programmi stabiliti nei suddetti allegati.


Art. 7

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Comma 1

Gli esami prescritti dall'art. 91 della citata legge, per conseguire la carica di direttore nei centri rifornimento quadrupedi. consistono nelle prove stabilite nell'allegato n. 50 al presente decreto.

Tali prove debbono svolgersi con le modalita' e sulla base dei programmi stabiliti nell'allegato stesso:

Il punto minimo di idoneita' per conseguire la carica di cui sopra e' 21 trentesimi.


Art. 8

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Comma 1

Gli esami prescritti dalla citata legge, per l'avanzamento anticipato dei tenenti del corpo automobilistico consistono nelle prove stabilite nell'allegato 49 al presente decreto.

Tali esami debbono svolgersi con le modalita' e sulla base dei programmi stabiliti nel suddetto allegato.

I titoli che, a senso dell'art. 155 della legge stessa, debbono esser valutati per i capitani dei servizi tecnici che concorrono all'avanzamento anticipato, sono quelli stessi indicati negli allegati 12, 13 e 14, al presente decreto per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.

Per i capitani appartenenti al ruolo I.G.M. che concorrono all'avanzamento anticipato, i titoli da valutarsi, a senso dell'art. 93 bis della legge suddetta, sono quelli stabiliti nell'allegato 48 al presente decreto.

Gli esperimenti prescritti dall'art. 63 bis della citata legge per l'avanzamento anticipato dei capitani del ruolo di comando del corpo automobilistico consistono nelle stesse prove stabilite nell'allegato 10 per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.


Art. 9

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Comma 1

Per tutti gli esami od esperimenti, e per la valutazione dei titoli di cui ai precedenti articoli 4 a 8, il Ministro per la guerra nomina, di volta in volta, apposite commissioni costituite come e' indicato nell'allegato A al presente decreto.

A far parte di dette commissioni possono essere chiamati ufficiali di grado immediatamente inferiore a quello stabilito nel citato allegato A, purche' reggano, per incarico o come facenti funzione, i comandi del grado superiore, quando essi siano vacanti, oppure quando i rispettivi titolari, per speciali esigenze militari o di funzioni, non possano esercitare l'effettivo comando.

In ciascuna commissione, funziona da segretario, senza diritto a voto, un ufficiale da nominarsi all'infuori dei membri della commissione stessa.

Qualora, pero', una commissione debba prendere in esame i colonnelli, le funzioni di segretario sono disimpegnate, con diritto a voto, da uno dei membri designato dal presidente.

Il Ministro per la guerra ha facolta' di modificare, prima dell'inizio degli esami, esperimenti o della valutazione dei titoli, la costituzione delle commissioni qualora il numero degli ufficiali da esaminare lo renda necessario o nel caso che alcuno dei componenti le commissioni stesse non possa - per esigenze di servizio o per altro giustificato impedimento - adempiere a tale incarico.

Le commissioni esaminatrici non possono suddividersi in sottocommissioni, tranne i casi esplicitamente stabiliti nel predetto allegato A al presente decreto.

Nei casi in cui sia prescritta la costituzione di sottocommissioni, il presidente della Commissione non fa parte di alcuna sottocommissione, ma si procura elementi di giudizio sui candidati nel modo che ritiene piu' opportuno.

Nel caso che, ad esame od esperimento iniziato, taluno del componenti della commissione non possa, per esigenze di servizio o per altro giustificato impedimento, continuare a far parte della commissione, il Ministro per la guerra puo' disporne la sostituzione.
La sostituzione e' di obbligo nel caso in cui il numero dei rimanenti componenti risulti inferiore ai tre quarti del numero totale indicato nell'allegato A.,

Qualora, durante lo svolgimento dei corsi valutativi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, taluno dei componenti le commissioni di cui agli articoli suddetti non possa - per esigenze di servizio o per altro giustificato impedimento - continuare a svolgere i compiti attribuitigli, per un periodo di tempo superiore a 10 giorni, il Ministro per la guerra ne dispone la sostituzione.


Art. 10

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Comma 1

Le sedi degli esami od esperimenti (esclusi quelli per l'avanzamento a scelta speciale, di cui al successivo art. 13) e quelle di riunione delle commissioni incaricate della valutazione dei titoli, nonche' le date di svolgimento sono stabilite, di volta in volta, dal Ministro per la guerra.

I candidati possono essere chiamati agli esami od esperimenti, in vari gruppi, contemporaneamente o successivamente, secondo disposizioni volta per volta emanate dal Ministro per la guerra. Nel primo caso debbono essere nominate tante distinte commissioni quanti sono i gruppi, costituite ognuna come e' indicato nell'allegato A al presente decreto; nel secondo caso, o puo' funzionare la stessa commissione o possono essere nominate commissioni diverse, sempre pero' costituite come da allegato A.

Le date di svolgimento dei corsi valutativi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono stabilite annualmente dal Ministro per la guerra.
I candidati che debbono frequentare il corso possono essere chiamati a parteciparvi tutti contemporaneamente in unico turno oppure ripartiti in turni successivi, secondo disposizioni volta per volta emanate dal Ministro per la guerra; in tale seconda ipotesi ciascun turno dovra' avere la durata prescritta dagli allegati 2 e 3 al presente decreto.


Art. 11

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Comma 1

I temi per le prove scritte sono stabiliti dalla commissione esaminatrice e comunicati ai candidati nel momento in cui ha inizio ogni singola prova.

I temi debbono permettere ai candidati di dimostrare, in relazione al grado cui aspirano, la maturita' della loro intelligenza e la solidita' della loro cultura.

Gli ufficiali che, nel corso degli esami od esperimenti, intendano di non proseguirli, debbono rilasciare dichiarazione scritta al presidente della commissione.

Tutte le altre norme particolari, necessarie per lo svolgimento degli esami od esperimenti, sono stabilite dal presidente della commissione.


Art. 12

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Comma 1

Al termine degli esami od esperimenti o della valutazione dei titoli per l'avanzamento ad anzianita', anticipato, od a scelta ordinaria e per l'idoneita' alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi, l'apposita commissione si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla idoneita' di ciascun candidato. Le deliberazioni della commissione sono valide purche' partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovra' essere giudicato esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nel complesso delle prove sostenute. Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, vota -con scheda segreta, ma firmata - per la «idoneita'» o per la «non idoneita'» di ciascun candidato.

Non prende parte alla votazione riguardante un determinato candidato quel componente della commissione (escluso il presidente) che - durante lo svolgimento delle prove -non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, anche ad una sola delle prove alle quali doveva presenziare. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale della riunione.

E' dichiarato idoneo il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, riferiti al numero dei componenti la commissione che hanno espresso il voto; le eventuali frazioni sono calcolate per intero ove siano uguali o superiori ad una meta'.

Per gli ufficiali vice direttori dei centri rifornimento quadrupedi risultati idonei alla carica di direttore i membri della commissione, compreso il presidente, assegnano ciascuno, con scheda segreta, ma firmata, un punto di merito con inferiore a 21 trentesimi. Ai vice direttori risultati non idonei e' assegnato con le norme di cui sopra un punto di merito inferiore a 21 trentesimi. Il punto di merito definitivo da attribuire al candidato, sia idoneo che non idoneo, e' quello risultante dalla media aritmetica dei punti assegnati dai singoli componenti la commissione.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si e' proceduto alle votazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale deve essere indicato, per ciascun candidato, l'esito della votazione per la idoneita' o per la non idoneita' e, per i vice direttori dei centri rifornimento quadrupedi, anche i punti riportati.

Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Gabinetto) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo giudizio di idoneita' o di non idoneita' e, per i vice direttori dei centri rifornimento quadrupedi, il punto di merito: a detto elenco e' unito il verbale di cui al comma precedente.


Art. 13

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Comma 1

Per gli esami di avanzamento a scelta speciale (salvo quanto disposto negli allegati 18, 27 e 28 relativi agli ufficiali dei servizi tecnici) le prove scritte hanno luogo presso le sedi dei comandi di corpo di armata o del comando truppe Regio esercito delle isole italiane dell'Egeo. Per gli ufficiali dislocati in A. O. I. le prove stesse hanno luogo presso la sede di ciascun Governo.

Gli ufficiali ammessi alle prove scritte debbono presentarsi alle dette sedi nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello cui le prove hanno inizio.

Le prove orali, pratiche ed applicative hanno luogo nelle localita' stabilite dal Ministro per la guerra.

Agli ufficiali ammessi alle prove orali, pratiche od applicative puo' essere concesso quel periodo di licenza ordinaria cui ancora abbiano diritto nel biennio, ma per una durata non superiore a 30 giorni e, in piu', 30 giorni di licenza speciale immediatamente prima delle prove stesse.

I candidati debbono presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che e' provveduta dai comandi presso i quali hanno luogo gli esami stessi. Ogni i foglio di carta deve essere munito del timbro di ufficio dei comandi predetti e contrassegnato con le firme dei componenti la commissione di vigilanza. I lavori che siano compilati su carta non timbrata o timbrata e non contrassegnata, non sono validi.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono osservate le seguenti norme:

1) i temi da svolgere dai candidati sono trasmessi, dal presidente della commissione esaminatrice, in pieghi suggellati, ai comandi o Governi presso i quali hanno luogo le prove; questi, in ciascun giorno di esame, consegnano il relativo piego suggellato al presidente della commissione di vigilanza, il quale lo apre davanti ai candidati e detta, o distribuisce, i temi;

2) la commissione di vigilanza e' nominata dal comandante del Corpo d'armata o dal comandante truppe Regio esercito delle isole italiane dell'Egeo o dai Governatori del A. O. I. ed e' composta da un generale di brigata (o colonnello), presidente, e da due colonnelli (o tenenti colonnelli), membri. Tale, commissione sorveglia che ogni candidato lavori da se', senza valersi di appunti o libri di alcuna sorta, e senza conferire con alcuno.

Se, durante lo svolgimento delle prove, la commissione di vigilanza verifichi qualche infrazione, il presidente deve riferirne immediatamente all'autorita' di cui al primo comma del presente articolo, la quale dispone, se del caso, per l'annullamento del lavoro dell'ufficiale contravventore e per il rinvio di questo al Corpo, dandone avviso al Ministero (Direzione generale personale ufficiali);

3) allo scopo di ottenere la massima obbiettivita' nel giudizio sui lavori svolti dai candidati il presidente della commissione di vigilanza ritira, nel giorno di esame, dall'autorita' suddetta, la nota dei candidati, dalla quale cancella i nomi degli ufficiali non presentatisi e poi, a mano a mano, di quelli che eventualmente si ritirino o siano rinviati ai corpi senza ultimare la prove. Sulla nota stessa, dopo dettato o distribuito il tema, il presidente scrive personalmente, a fianco di ognuno dei candidati, un nome di localita', da tenersi assolutamente segreto. Con lo stesso nome, com'e' detto in appresso, debbono essere contraddistinti i lavori di ciascun candidato.

I candidati non possono firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro. In loro vece, e non in loro presenza, il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scrive su ciascuno l'ora in cui e' stato consegnato e quella in cui la prova ha avuto inizio, ed, inoltre, appone su ciascun foglio il nome di localita' che egli ha assegnato al tema svolto dall'ufficiale;

4) terminati gli esami, viene redatto un verbale della seduta sottoscritto dal presidente della commissione di vigilanza, nel quale deve essere indicato che si sono osservate le norme prescritte nei precedenti numeri 1, 2 e 3. In due buste, distinte e suggellate a dirette alla persona del presidente della commissione esaminatrice sono inviati:

a) il verbale ed i temi;

b) la nota dei nomi dei candidati coi corrispondenti nomi di localita'.

La busta contenente la nota dei nomi dei candidati con i corrispondenti nomi di localita' e' aperta dal presidente della commissione esaminatrice solo quando tutti i temi sono stati definitivamente classificati.

Per gli esami di avanzamento a scelta speciale degli ufficiali dei servizi tecnici, il presidente della commissione esaminatrice comunica ai candidati il giorno, l'ora e la localita' nei quali essi debbono presentarsi per ricevere comunicazione dei temi proposti dalla commissione. Della presentazione dei candidati e delle modalita' con le quali si e' effettuata la comunicazione dei temi e' redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario della commissione.


Art. 14

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Comma 1

Per gli esami di avanzamento a scelta speciale, le commissioni esaminatrici esprimono il giudizio su ciascun candidato osservando le seguenti norme:

1) Ultimate le prove scritte (o presentati i progetti, per gli ufficiali dei servizi tecnici), la commissione, si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' di ciascun candidato nelle prove stesse e, conseguentemente, sulla sua ammissibilita' a quelle orali, pratiche od applicative. Le deliberazioni della commissione sono valide purche' partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato il quale deve essere giudicato esclusivamente in relazione alle prove scritte sostenute.

Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, vota - con scheda segreta ma firmata - per l'idoneita' o la non idoneita' del candidato nelle prove scritte.

E' dichiarato idoneo nelle prove scritte ed e' ammesso a quelle orali, pratiche od applicative il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una meta'.

Le relative comunicazioni agli interessati sono fatte dal presidente della commissione.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si e' proceduto alle votazioni viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale e' anche indicato - per ciascun candidato - l'esito della votazione per l'idoneita' o la non idoneita';

2) Ultimate le prove orali, pratiche od applicative, commissione si riunisce nuovamente in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato dapprima sulla base dei risultati di tali prove e, successivamente, su quello complessivo degli esami di avanzamento a scelta speciale sostenuti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale deve essere giudicato esclusivamente sul complesso delle prove orali, pratiche ed applicative sostenute.

Terminata la discussione, ciascun componente della commissione, compreso il presidente, vota - con scheda segreta ma firmata - per la idoneita' o per la non idoneita' di ciascun candidato.

Non prende parte alla votazione riguardante un determinato candidato quel componente della commissione, escluso il presidente, che, durante lo svolgimento delle prove, non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, anche ad una sola delle prove alle quali doveva presenziare. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale.

E' dichiarato idoneo nelle prove orali, pratiche od applicative il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto: le eventuali frazioni sono calcolate per intero, ove siano eguali o superiori alla meta'.

Il candidato che abbia riportato l'idoneita' anche nelle prove orali, pratiche od applicative e' dichiarato idoneo negli esami per l'avanzamento a scelta speciale.

Anche di tale riunione e' redatto verbale nel quale debbono essere indicati, per ogni candidato, il modo con il quale si e' proceduto alle votazioni, il numero dei voti, favorevoli e sfavorevoli e l'idoneita' o la non idoneita' negli esami di avanzamento a scelta speciale.

Ultimati gli esami, il presidente della commissione invia al Ministero della guerra (Gabinetto) i verbali delle riunioni ed un elenco nominativo di tutti i candidati, indicando, per ciascuno, il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato per le prove scritte e per quelle orali, pratiche od applicative.


Art. 15

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Comma 1

Negli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello medico, la prova orale su argomenti dello branca medico-chirugica che il candidato coltiva deve essere sostenuta per prima.

Ultimata tale prova, la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria e, con le stesse norme contenute nel precedente art. 14, esprime il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' di ciascun candidato nella prova stessa e, conseguentemente, sulla sua ammissibilita' a sostenere le rimanenti prove.


Art. 16

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Comma 1

Gli esami ai quali, per effetto dell'art. 168 della legge, debbono essere sottoposti i tenenti di commissariato, sono svolti in base alle seguenti norme.

Ultimate tutte le prove (scritta, orali e pratiche), la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato. Le deliberazioni della commissione sono valide purche' partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovra' essere giudicato esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nel complesso delle prove sostenute.

Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, assegna - con scheda segreta ma firmata - a ciascun candidato un punto di merito espresso in trentesimi. Il punto di merito definitivo e' quello risultante dalla media aritmetica dei punti assegnati dai singoli componenti la commissione.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si e' proceduto alla votazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale debbono essere indicati, per ciascun candidato, l'esito della votazione ed i punti riportati.

Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo punto di merito: a detto elenco e' unito il verbale di cui al comma precedente.


Art. 17

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Comma 1

Per gli esami di avanzamento anticipato dei tenenti si osservano le seguenti norme:

1° la prova scritta ha luogo presso le sedi dei comandi di corpo d'armata o del comando truppe Regio esercito delle isole italiane dell'Egeo. Per gli ufficiali dislocati in A. O. I. la prova stessa ha luogo presso la sede di ciascun Governo.

I tenenti ammessi alla prova scritta debbono presentarsi alle dette sedi nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello nel quale la prova ha inizio, muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata, la carta che e' fornita dai comandi presso i quali ha luogo la prova stessa. Ogni foglio di carta deve essere munito del timbro d'ufficio dei comandi predetti e contrassegnato con le firme dei componenti la commissione di vigilanza. I lavori che siano compilati su carta non timbrata o timbrata e non contrassegnata, non sono validi.

Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le norme di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 13;

2° ultimata la prova scritta e ricevuti i temi svolti dal candidati, la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla ammissibilita' di ciascun candidato alle prove pratiche. Le deliberazioni della commissione sono valide purche' partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato il quale deve essere giudicato esclusivamente in relazione alla prova scritta sostenuta.

Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, vota - con scheda segreta ma firmata - per la idoneita' o per la non idoneita' del candidato nella prova scritta.

E' dichiarato idoneo nella prova scritta ed e' ammesso alla prova pratica il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano uguali o superiori ad una meta'.

Le relative comunicazioni agli interessati sono fatte dal presidente della commissione.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si e' proceduto alle votazioni viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale e' indicato - per ciascun candidato - l'esito della votazione per l'idoneita' o per la non idoneita' nella prova scritta.

3° ultimata la prova pratica, la commissione si riunisce nuovamente in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato dapprima sulla base dei risultati di tale prova e, successivamente, su quello complessivo degli esami di avanzamento anticipato sostenuti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato il quale deve essere giudicato esclusivamente in relazione alla prova pratica sostenuta.

Terminata la discussione, ciascun componente della commissione, compreso il presidente, vota - con scheda segreta ma firmata - per la idoneita' o per la non idoneita' di ciascun candidato nella prova pratica.

Non prende parte alla votazione quel componente della commissione, escluso il presidente, che non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, alla prova pratica. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale.

E' dichiarato idoneo nella prova pratica il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto: le eventuali frazioni sono calcolate per intero, ove siano eguali o superiori alla meta'.

Il candidato che abbia riportato l'idoneita' anche nella prova pratica e' dichiarato idoneo negli esami per l'avanzamento anticipato.

Anche di tale riunione e' redatto verbale nel quale debbono essere indicati, per ogni candidato, il modo con il quale si e' proceduto alle votazioni, il numero dei voti favorevoli e sfavorevoli riportati nella prova pratica e l'idoneita', o la non idoneita', negli esami di avanzamento anticipato.

Ultimati gli esami, il presidente della commissione invia al Ministero della guerra i verbali delle riunioni e un elenco nominativo di tutti i candidati, indicando, per ciascuno, il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato per la prova scritta e per la prova pratica.


Art. 18

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Comma 1

Del presente decreto fa parte un fascicolo di 51 allegati distinti con la lettera A e con i numeri da 1 a 50, fascicolo che sara' firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniaino che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando A chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28, marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 397, foglio 13. - MANCINI.