REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.

Numero 516 Anno 1946 GU 25.06.1946 Codice 046U0516

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1


È autorizzata la spesa di lire duecentocinquantamilioni, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo danneggiati dal terremoto del 3 ottobre 1943, che saranno indicati in apposito elenco da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno, per il tesoro e per le finanze:
a) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;
b) alla riparazione o ricostruzione di opere pubbliche e di edifici di conto diretto dello Stato;
c) alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici delle Amministrazioni comunali e provinciali, di quelli di uso pubblico, delle istituzioni pubbliche di beneficenza legalmente riconosciute, nonchè di chiese parrocchiali e assimilate con annesse canoniche.
Agli effetti sopradetti si considerano assimilate alle parrocchiali le chiese vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico:
d) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprietà private, danneggiati o distrutti.

Art. 2

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Comma 1


I lavori a totale carico dello Stato, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente decreto e quelli sussidiabili di cui alla lettera c) dello stesso articolo, quando vengano eseguiti d'ufficio, sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 3

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Comma 1


I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè delle chiese parrocchiali e delle istituzioni di pubblica beneficenza, indicati alla lettera c) del precedente art. 1, sono concessi dai provveditorati regionali alle opere pubbliche nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.
Quando trattisi di edifici distrutti, la spesa da tener a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943.
I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.
Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio da riparare o da ricostruire, devono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

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Comma 1


Agli enti pubblici ed istituti considerati nel precedente art. 1, comprese le autorità ecclesiastiche per gli edifici di culto di cui allo stesso art. 1, che anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, abbiano eseguito lavori di riparazione o ricostruzione dei fabbricati di loro pertinenza, può essere concesso il sussidio di cui al precedente art. 3, semprechè trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.
A tale fine gli interessati debbono presentare domanda all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. La domanda deve essere corredata degli atti tecnici e contabili da cui risultino i lavori eseguiti e la relativa spesa nonchè del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio riparato o ricostruito. L'ufficio del Genio civile, accertati la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare della spesa da ammettere al sussidio, trasmetterà gli atti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per i provvedimenti di competenza.

Art. 5

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Comma 1


I proprietari di fabbricati urbani e rurali danneggiati o distrutti, che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ne facciano domanda all'ufficio del Genio civile competente, potranno ottenere dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche il sussidio nella misura del 50 per cento della spesa prevista per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati, e ciò anche se i lavori di ricostruzione o di riparazione, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, siano stati eseguiti anteriormente alla emanazione delle presenti norme e sempre che trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.
Quando trattisi di fabbricati distrutti la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943.
La ricostruzione deve aver luogo sull'area del fabbricato distrutto. Può essere ammessa in località diversa dello stesso abitato quando concorrono ragioni igienico sanitarie o dipendenti da attuazione di piani regolatori o di ricostruzione, che dovranno essere riconosciute caso per caso dal Genio civile.
Il contributo previsto dal presente decreto per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali danneggiati o distrutti non è cumulabile con quello di cui agli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 6

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Comma 1


Le domande di sussidio da parte dei privati devono essere corredate dal certificato storico catastale e dall'atto dimostrativo del possesso legittimo dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso dal sindaco, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 7

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Comma 1


Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.
Se le parti e i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a persone diverse, il sussidio è determinato per ciascuno condominio in relazione alla spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione della parte di edificio e del piano di sua spettanza.

Art. 8

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Comma 1


L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, e, ove essa sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche cui compete di provvedere. L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche ne dà comunicazione al richiedente il sussidio, assegnando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori medesimi dovranno essere iniziati entro il termine massimo di mesi sei dalla data di ricevimento della presente comunicazione ed ultimati entro quello di mesi dodici se trattisi di riparazione ed entro quello di mesi ventiquattro se trattisi di ricostruzione.
Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata, ove non sussistano comprovati legittimi impedimenti.
Quando i lavori siano stati iniziati nel termine assegnato e non sia scaduto il termine per l'ultimazione si possono, per giustificati motivi, concedere proroghe dall'ufficio del Genio civile su richiesta del beneficiario del sussidio. Tali proroghe possono essere concesse, nel complesso, per un periodo non superiore a quello originariamente accordato.
Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 10.000, e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.
Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo sempre che i lavori risultino ultimati nel termine fissato. Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.
Trascorso il termine fissato senza che i lavori siano stati completamente ultimati, il beneficiario perde il diritto al sussidio per quella parte che non gli sia stata corrisposta.

Art. 9

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Comma 1


La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 10 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga, effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente per tale causa riconosciuta, a suo insindacabile giudizio.
La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.
Nessun sussidio sarà concesso qualora il fabbricato o l'area sul quale insisteva siano stati alienati posteriormente al 3 ottobre 1943.

Art. 10

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Comma 1


Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati distrutti e danneggiati finanziamenti contro cessione del sussidio spettante ai sensi dei precedenti articoli. Le Casse debbono effettuare le somministrazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
Oltre il riconoscimento della cessione del sussidio alla Cassa di risparmio finanziatrice e la concessione dei benefici tributari previsti dall'art. 13 del presente decreto, lo Stato non assume alcun altro onere nè alcuna responsabilità per l'estinzione del finanziamento.

Art. 11

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Comma 1


I finanziamenti che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti da ipoteca, oltre che dalla cessione del sussidio dello Stato.
L'ipoteca può essere iscritta anche su una congrua parte del terreno pertinente all'edificio o del fondo del quale l'edificio costituisce pertinenza.
Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati, a condizione che la somma somministrata sia stata impiegata nella esecuzione dei lavori. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.
Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.
Nelle note da presentarsi per la iscrizione della ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è costituita ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore dei registri immobiliari appone agli effetti cambiari.

Art. 12

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Comma 1


Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno, saranno indicati in apposito elenco i Comuni nei quali dovranno osservarsi le norme tecniche di edilizia asismica approvate con decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710.
Gli elenchi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 13

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Comma 1


Gli atti e i contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 14

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Comma 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - CATTANI - ROMITA - CORBINO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GULLO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 272. - FRASCA