Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
Al personale della Regia marina impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, spettano, in aggiunta alle ordinarie competenze, speciali indennità e premi da corrispondersi nella misura e con le norme che saranno stabilite dal Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 2
#Comma 1
In caso di infortunio, occorso durante le operazioni previste dall'art. 1, sono corrisposte al personale della Regia marina le seguenti indennità in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria:
a) se l'infortunio è mortale: una indennità di lire centomila;
b) se l'infortunio comporta inabilità lavorativa permanente e totale: una indennità di lire centoventicinquemila;
c) se dall'infortunio deriva una incapacità permanente parziale superiore al 10 per cento: una indennità proporzionale a quella prevista dalla precedente lettera b).
Per la determinazione degli aventi diritto di cui alla lettera a) e per il calcolo dell'indennità di cui alla lettera c) saranno applicati i criteri della legge sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Resta ferma la concessione al personale infortunato, o alle famiglie, della pensione privilegiata nei casi in cui essa sia dovuta a norma delle disposizioni vigenti.
A favore dei salariati della Regia marina, ai quali non è liquidata la pensione privilegiata, le normali indennità d'infortunio occorso durante le operazioni previste dall'art. 1 ad essi dovute, a termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono raddoppiate.
Alla liquidazione delle speciali indennità previste dai precedenti comma sarà provveduto a mezzo della gestione speciale attuata ai sensi dei decreti Ministeriali 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940.
I marittimi mercantili di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai quali spetta il trattamento economico previsto dal bando n. 11 del 4 novembre 1943, del Comando Supremo, beneficiano delle disposizioni del 1° comma del presente articolo, in quanto le disposizioni stesse risultino più favorevoli di quelle stabilite dall'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1943, n. 47; però anche in tal caso la liquidazione è demandata all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.
Art. 3
#Comma 1
Al personale della Regia marina addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, il quale abbia prestato per almeno tre mesi servizi particolarmente rischiosi, sono estesi, qualora non ne abbiamo già acquisito il diritto per altro titolo, i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra.
Con successivo provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di Concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente articolo.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.
Comma 2
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Dato a Roma, addì 24 maggio 1946
Comma 4
UMBERTO
DE GASPERI - DE COURTEN - CORBINO - BARBARESCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 368. - FRASCA
DE GASPERI - DE COURTEN - CORBINO - BARBARESCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 368. - FRASCA