Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
Articolo
unico. Gli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1170, recante le norme per l'assunzione d'impieghi da parte di cittadini italiani all'estero, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 1
#Comma 1
"Art. 4. - Il disposto dell'art. 8, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, si applica anche nei casi di impieghi o cariche conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero, o da un istituto o ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi".
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 383. - FRASCA